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Sicurezza sul lavoro: niente rateizzazione per il pagamento che estingue la contravvenzione

L’INL chiarisce che la somma dovuta dopo l’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza deve essere versata integralmente entro 30 giorni: esclusa l’applicazione della rateizzazione prevista dalla Legge n. 689/1981.

 

Quando il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, il D.Lgs. n. 758/1994 prevede il pagamento di una somma per poter ottenere l’estinzione della contravvenzione.

Su questo versamento è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 2010 del 18 settembre 2026, precisando che non può essere rateizzato e deve essere corrisposto integralmente entro 30 giorni.

Il chiarimento riguarda, in particolare, la possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 26 della Legge n. 689/1981, che l’INL esclude in ragione della funzione che il pagamento assume all’interno della procedura estintiva.

 

Sicurezza sul lavoro ed estinzione contravvenzioni: prescrizione e pagamento
Il D.Lgs. n. 758/1994 disciplina una procedura che, al ricorrere delle condizioni previste, consente l’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro attraverso l’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e il successivo pagamento di una somma determinata dalla legge.

Una volta accertata la violazione, l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione finalizzata alla regolarizzazione della situazione riscontrata.

Se l’adempimento viene eseguito secondo le modalità e nei termini prescritti, l’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994 prevede l’ammissione al pagamento, in sede amministrativa ed entro 30 giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Il procedimento, tuttavia, non si perfeziona con il solo adempimento della prescrizione.

Ai fini dell’estinzione della contravvenzione prevista dall’art. 24, D.Lgs. n. 758/1994, occorre infatti che siano rispettate entrambe le condizioni: l’eliminazione della violazione secondo quanto prescritto dall’organo di vigilanza e il pagamento della somma dovuta entro il termine previsto.

 

Pagamento ex art. 21 D.Lgs. n. 758/1994: perché non è rateizzabile
Il dubbio sottoposto all’INL riguardava la possibilità di applicare anche a questo versamento l’art. 26 della Legge n. 689/1981, che disciplina il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie amministrative.

La risposta dell’Ispettorato è stata negativa: la ragione risiede nella funzione che il pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994 assume all’interno del procedimento estintivo. Il versamento non rappresenta una comune sanzione amministrativa pecuniaria alla quale possa essere automaticamente estesa la disciplina generale della rateizzazione, ma uno dei presupposti necessari per ottenere l’estinzione della contravvenzione.

Ne consegue che l’organo di vigilanza non può suddividere la somma in più rate, né può concedere una dilazione del termine fissato dalla legge.

Il contravventore che intenda beneficiare dell’effetto estintivo deve quindi versare l’intero importo entro 30 giorni.

 

Ammenda penale e pagamento estintivo seguono regole diverse
La conclusione cambia quando l’ammenda viene applicata nell’ambito del procedimento penale. In presenza di una sentenza o di un decreto penale di condanna, infatti, la pena pecuniaria può essere rateizzata dal giudice secondo quanto previsto dall’art. 133-ter c.p.

La differenza riguarda la natura del pagamento e non solo il momento in cui esso viene effettuato: mentre la somma prevista dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994 interviene nella fase amministrativa ed è funzionale all’estinzione della contravvenzione, l’ammenda applicata dal giudice costituisce una pena pecuniaria conseguente alla condanna.

 

Estinzione della contravvenzione: il termine di 30 giorni è perentorio
A supporto della propria interpretazione, l’INL ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 17202/2016, con la quale è stata già esclusa la possibilità di dilazionare il pagamento previsto dall’art. 21, D.Lgs. n. 758/1994.

La stessa pronuncia ha riconosciuto anche la natura perentoria al termine di 30 giorni previsto per il versamento, motivo per cui, come affermato dallo stesso Ispettorato con la nota n. 8119/2019, il pagamento effettuato oltre il termine di 30 giorni non consente di ottenere l’estinzione della contravvenzione.

Non solo: la somma versata tardivamente non può essere utilizzata neppure per ridurre o compensare l’eventuale ammenda successivamente irrogata dal giudice. Le due procedure rimangono infatti separate e i relativi pagamenti non possono essere considerati fungibili.

La somma versata oltre il termine, pertanto, deve essere restituita al contravventore.

 

 

 

 

FONTI            “LavoriPubblici.it”

 

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