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Per il rilascio del Durf informazioni su ritenute e imposte versate all’estero

Il rilascio non rileva solo sugli adempimenti introdotti dall’articolo 17-bis, Dlgs 241/1997, ma anche su patente a punti responsabilità solidale negli appalti

 

Ai fini del rilascio del documento unico di regolarità fiscale, Durf, per determinare i «versamenti registrati nel conto fiscale» dell’ultimo triennio, da inserire al numeratore del rapporto con i relativi ricavi, al fine di verificare se i versamenti sono pari o superiori al 10% dei ricavi, vanno considerate anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi sulle disponibilità e depositi bancari (rigo RN15 di Redditi) e le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del relativo credito d’imposta (rigo RN13 di Redditi).

Sono questi i chiarimenti della risposta 174/2026, sul Durf, il cui rilascio non rileva solo sugli adempimenti introdotti dall’articolo 17-bis, Dlgs 241/1997, ma anche in altri ambiti, tra i quali si ricordano la patente a crediti (punti) dell’Ispettorato del lavoro e la responsabilità solidale negli appalti, (articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003). Inoltre, molti committenti richiedono il Durf come «presidio standard di compliance contrattuale, indipendentemente dalla concreta configurazione» della fattispecie dell’articolo 17-bis, Dlgs 241/1997.

Per quest’ultimo, nel caso di appalti, affidamenti o subappalti di opere o servizi per più di 200mila euro annui, con «prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi» del committente e con «l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo», per evitare di consegnare al committente le copie degli F24 di pagamento delle ritenute fiscali, trattenute ai propri dipendenti impiegati nell’opera e per evitare il blocco delle compensazioni in F24 per «ritenute fiscali» e i contributi Inps e Inail, l’appaltatore, l’affidatario o il subappaltatore devono richiedere alle Entrate e devono consegnare al committente il Durf, il quale, tra le varie condizioni, richiede che, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, siano stati pagati «complessivi versamenti registrati nel conto fiscale» per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio.

Per la risposta del 16 settembre 2026, n. 174, tra i «complessivi versamenti registrati nel conto fiscale» vanno considerate anche: le ritenute d’acconto sugli «interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi», versate dal sostituto d’imposta (istituto di credito), in quanto, in questo caso, la capacità contributiva è comunque riferibile al sostituito, anche se il pagamento viene effettuato da sostituto; le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del relativo credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, in quanto, anche se le imposte pagate all’estero non compaiono nei «versamenti registrati nel conto fiscale», le stesse sono comunque indicative di una «complessiva affidabilità fiscale».

 

 

 

FONTI        Luca De Stefani          “Edilizia & Territorio”

Categorized: News