Tar Piemonte: controllare solo l’offerta migliore per evitare appesantimenti ingiustificati della procedura
La verifica dell’anomalia deve essere attivata solo nei confronti della migliore offerta e non anche di altre offerte presenti in graduatoria per evitare aggravi ingiustificati del procedimento. In questo senso, il Tar Piemonte, sez. I, sentenza n. 1920/2026.
Il caso
In relazione all’aggiudicazione dell’appalto appalto per l’affidamento di un «servizio di rilievo topografico, connesso allo sviluppo di strumenti (…) per la mobilità e la manutenzione del suolo pubblico», il ricorrente dopo aver proposto (invano) una istanza di annullamento dell’aggiudicazione in autotutela e la rinnovazione della procedura si determina al ricorso sostenendo la violazione dell’art. 110 del codice e dello stesso disciplinare da parte della stazione appaltante. Secondo la doglianza, la Sa avrebbe dovuto procedere con la verifica dell’anomalia anche nei confronti della propria offerta (che risultava quinta in graduatoria di merito) mentre il sub-procedimento è stato attivato solamente nei confronti dell’aggiudicatario. L’omessa valutazione, secondo il ricorrente avrebbe «falsato l’intera valutazione delle offerte».
La sentenza
Il giudice respinge il ragionamento e chiarendo che l’art. 110 (in tema di verifica sulla potenziale anomalia), al co. 1 spiega che la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità riguarda la migliore offerta. E nello stesso senso disponeva il disciplinare di gara. È dunque evidente, rimarca il giudice, «che sia l’attuale quadro normativo sia la lex specialis di gara prevedono che la valutazione di anomalia deve essere effettuata solo nei confronti della prima classificata».
La previsione del codice ha, invero, una ratio che non deve essere sottovalutata mirando a «garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8092)».
Si tratta di un impianto normativo coerente anche con il principio di risultato che verrebbe frustrato «se la celerità della procedura venisse inficiata da inutili controlli». Sembra pacifico, infatti, evidenziare che se il Rup risultasse costretto ad estendere le verifiche si moltiplicherebbero i contenziosi e le stesse aspettative dei concorrenti estendendo il procedimento di gara in modo inaccettabile ed ingiustificato.
Occorre salvaguardare, anche in questo caso, spiega il decisum, l’interesse pubblico e tale obiettivo, puntualizza la giurisprudenza «viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali «sintomi» di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento» (cfr. Tar, Sicilia, Catania, III, n. 3738/2023)».
Estendere la valutazione di congruità ad ogni offerta, in sostanza, avrebbe il solo effetto di aggravare in modo ingiustificato il procedimento amministrativo. E in questo senso deve essere inteso anche il passaggio esplicitato nel secondo comma dell’art. 110 in cui si legge che «in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti». L’inciso che non può che riguardare (solamente) la migliore offerta.
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
