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Caro-materiali, il Consiglio di Stato boccia le rilevazioni del Mit: da rifare i conti sui ristori alle imprese

 

Palazzo Spada accoglie le obiezioni del costruttori e impone a Porta Pia di rivedere il sistema di raccolta dei dati

 

«La discrasia e l’incongruenza dei dati raccolti sono sintomatiche quanto meno di una disomogeneità del metodo di rilevazione seguito da ciascun Provveditorato, nonché dell’inadeguatezza scientifica della relativa verifica e del raffronto dei dati provenienti delle diverse fonti». Con questa drastica motivazione il Consiglio di Stato ha bocciato il meccanismo di rilevazione dei dati alla base dei decreti con cui il ministero delle Infrastrutture ha individuato le percentuali di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, alla base dei ristori da riconoscere alle imprese colpite dall’impennata dei costi a cavallo tra 2021 e 2022.

La decisione è arrivata con le sentenze “gemelle”  n.7355/2023  e  n. 7359/2023  con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato, rispettivamente, sui ricorsi presentati dall’Ance contro i decreti relativi alle compensazioni da riconoscere ai costruttori per l’anno 2018 e per il primo semestre 2021. Secondo l’associazione dei costruttori, l’indagine condotta dal Mit e poi trasfusa nei decreti emanati finora avrebbe rilevato un aumento percentuale dei prezzi del tutto irragionevole e non in linea con il reale andamento del mercato. Un analogo ricorso, concluso con la sentenza n.7503 del 27 luglio, è stato vinto sugli stessi identici temi, contro il Mit anche dall’Assistal, l’associazione che rappresenta le imprese specializzate negli impianti.

La triplici decisione di Palazzo Spada arricchisce di un nuovo capitolo la tormentata vicenda dei rimborsi alle imprese sul caro-materiali, oggetto di una battaglia legale che da ultimo aveva visto il Tar Lazio pronunciarsi a sorpresa a favore del Mit, dopo aver in precedenza bocciato il meccanismo di rilevazione dei dati usato da Porta Pia.

Per il Consiglio di Stato, invece, «il modus operandi del Ministero non è conforme agli standard in materia di rilevazioni statistiche proposti anche da organismi internazionali e che, in conformità a tali standard, il Ministero avrebbe dovuto fornire, in primo luogo ai Provveditorati, quindi agli altri enti rilevatori, indicazioni sulle specifiche tecniche da osservare nell’effettuare le rilevazioni, in modo da consentire la verifica ed il controllo dei dati da parte ministeriale».

Inoltre, si precisa sempre nella sentenza, «dalla documentazione prodotta da Ance (come all. 8, ma anche disordinatamente dalle stesse amministrazioni appellanti) si desume che i dati raccolti dai Provveditorati, oltre ad essere in alcuni casi errati o incongrui (come nel caso di serie storiche di prezzi immutati per più anni, risultanti dai dati forniti dall’Emilia Romagna), sono spesso indicati come parziali e lacunosi da parte degli stessi rilevatori, i quali nelle relazioni metodologiche trasmesse al Ministero fanno presente di non aver ricevuto o reperito, in tutto o in parte, i dati richiesti o ricercati. Istat, a sua volta, ha trasmesso dati per dieci materiali su 56, dei quali soltanto per due dei materiali in contestazione».

Riguardo al disallineamento dei dati , il Consiglio di Stato spiega che «se, in prima battuta, non è sindacabile la scelta ministeriale di avvalersi delle tre fonti di rilevazione ‘ufficiali’, non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell’apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all’istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l’implementazione di dati eventualmente mancanti». Quindi ha ritenuto ragionevole e corretto «procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private».

La conseguenza, spiega l’avvocato Anna Romano, partner dello studio Satta-Romano & Associati, che ha seguito i ricorsi dei costruttori contro i decreti del Mit , è che «il Consiglio di Stato ha espressamente ordinato al Ministero di raffrontare i dati rilevati dalle proprie fonti e quelli risultanti da banche dati nazionali o internazionali di riferimento dei singoli materiali e di fare ricorso a queste ultime in caso di difficoltà di reperimento dei dati sul territorio o per determinati materiali, al fine di accertare la reale variazione percentuale dei prezzi». «Pertanto – conclude l’avvocato – il ministero non può più tergiversare: dovrà rideterminare le variazioni di prezzo dei materiali contestati nei due giudizi, utilizzando anche le fonti indicate da Ance. È molto probabile, quindi, che le nuove rilevazioni indicheranno un aumento maggiore di quello registrato nei decreti impugnati; questa è un’ottima notizia per le imprese che, dopo anni di denunce, hanno finalmente ottenuto il riconoscimento della legittimità delle loro pretese e della non correttezza delle rilevazioni effettuate dal ministero».

 

 

FONTI           Mauro Salerno        “Enti Locali & Edilizia”

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