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Bandi con pluralità di Ccnl applicabili agevolano le aziende

Auspicabile un intervento chiarificatore dell’Anac o una circolare ministeriale che abiliti tale prassi

 

Stazioni appaltanti, appaltatori e subappaltatori si stanno confrontando con i numerosi problemi applicativi derivanti dal nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs 36/2023).

La redazione dei nuovi bandi di gara richiede, tra gli adempimenti lavoristici, l’indicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale impiegato nell’appalto, che deve essere quello «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro» e il cui ambito di applicazione sia «strettamente connesso» con l’attività oggetto dell’appalto, «anche in maniera prevalente». Inoltre, deve trattarsi di contratti collettivi sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, ma in questo caso sono tenuti a presentare una dichiarazione di «equivalenza delle tutele» rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e che quest’ultima dovrà verificare in sede di aggiudicazione.

Nella nota illustrativa al bando tipo 1/2023, l’Anac ha fornito alcune indicazioni per l’individuazione del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto, chiarendo preliminarmente che sono esclusi dall’obbligo gli affidamenti aventi a oggetto servizi di natura intellettuale, nonché le forniture senza posa in opera.

Secondo l’Anac, il primo passaggio è la corretta classificazione dell’appalto, da operare mediante rimando ai codici Cpv che, come illustrato nel comunicato del Presidente dell’Anac del 9 maggio 2023, «consiste in un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare». Una volta individuato correttamente il Cpv, secondo l’Anac occorrerebbe verificare nell’archivio del Cnel i ccnl applicabili in base all’attività (anche prevalente) oggetto dell’appalto, in particolare utilizzando una specifica cartella che associa a ciascun ccnl i codici Ateco. L’obiettivo dell’Anac sarebbe di sviluppare un sistema di correlazione tra codici Cpv e Ateco, che l’Agenzia si è impegnata a mettere prossimamente a disposizione.

In realtà, con particolare riferimento agli appalti integrati a lotto unico (nei quali non è agevole individuare un’attività prevalente), alcune stazioni appaltanti hanno indicato nei bandi una pluralità di ccnl applicabili, aventi ambiti applicativi anche molto differenziati tra loro (ad esempio, terziario, metalmeccanico, edilizia, istruzione e ricerca). In questi casi, la scelta delle stazioni appaltanti sembra essersi fondata sull’indicazione di tutti i ccnl il cui ambito applicativo – come definito dalle parti sindacali che li hanno sottoscritti – presenta una correlazione con le attività appaltate. La soluzione di indicare una pluralità di ccnl per il singolo bando agevola molto gli operatori partecipanti, riducendo la platea di coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di equivalenza, foriera di molti problemi applicativi. Tuttavia, essendo un approccio che presenta alcune criticità rispetto all’interpretazione letterale del decreto, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore dell’Anac o una circolare interministeriale che abiliti esplicitamente tale prassi.

Con riferimento, poi, al requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti, l’indicazione dell’Anac è di verificare il numero dei lavoratori occupati a cui si applica il singolo contratto, attraverso il collegamento tra il codice attribuito dal Cnel e quello Uniemens indicato dall’Inps. Non dovrebbero quindi porsi problemi per i ccnl sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, salva la verifica di proporzionalità e sufficienza retributiva ex articolo 36 della Costituzione, nei casi in cui i minimi retributivi siano prossimi alla soglia di povertà. In tali casi, infatti, la recente giurisprudenza ha assunto come riferimento i minimi previsti da altri contratti collettivi applicabili al medesimo settore produttivo.

 

 

FONTI      Enrico Maria D’Onofrio e Barbara Massara   “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News