Cga Sicilia: si rientra nell’errore scusabile, non nella colpa grave
L’applicazione di un’interdittiva antimafia poi sconfessata dal tribunale amministrativo non dà diritto a un risarcimento. Anche se l’impresa interessata, a causa del provvedimento prefettizio, si è vista bloccare la partecipazione a finanziamenti e appalti pubblici. La precisazione arriva dal Consiglio per la giustizia amministrativa della Sicilia, con la sentenza n. 233/2024. Con il provvedimento, i giudici siciliani del secondo grado amministrativo hanno bocciato il ricorso proposto da una cooperativa volto a ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Agrigento, poi annullata dal Tar Sicilia.
Secondo il Cga «la Pa, in materia di interdittiva antimafia, gode di un’ampia discrezionalità, e ciò comporta il riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile, con conseguente esclusione della colpa e, quindi, della responsabilità dell’amministrazione». Il punto riguarda la valutazione delle informazioni valutate dal Prefetto nelle ipotesi in cui «risultano astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto oggettivamente significative di intrecci e collegamenti tra l’organizzazione criminale e l’amministrazione dell’impresa». Questo principio vale anche se a un vaglio successivo, quelle informazioni «vengano giudicate, in concreto, insufficienti a giustificare e a legittimare la misura dell’interdittiva». Questo perché, spiegano i giudici, «l’attività provvedimentale relativa alle informative antimafia viene configurata dallo stesso legislatore come fondata su valutazioni oggettivamente opinabili, in quanto relative all’apprezzamento di rischi e non all’accertamento di fatti».
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
