Un parere del Mit chiarisce il regime da applicare: le singole commesse non sono procedure autonome, ma seguono le regole della gara principale
A definire il regime normativo di riferimento del contratto attuativo di un accordo quadro è il momento in cui è stata promossa la gara principale non il momento in cui è stato assegnata e firmata la singola commessa operativa. La conseguenza è che se il bando per l’accordo quadro è stato promosso sotto la vigenza del vecchio codice appalti (il Dlgs 50/2016) che non prevedeva la revisione prezzi, anche i singoli contrati operativi assegnati a valle di quell’accordo non potranno godere delle novità introdotte dal nuovo codice, nonostante siano stati stipulati dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del Codice 36.
A chiarire una volta di più le norme di riferimento degli accordi quadro è il servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture nel parere rilasciato in risposta al quesito posto da una stazione appaltante. Nel parere (n. 2507/2024) il ministero, citando le faq dell’Anac, chiarisce che «in relazione all’accordo quadro, si rileva come il contratto attuativo configuri il “singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze”». la conseguenza di questa impostazione è che il contratto attuativo non si configura come una procedura di gara e dunque deve essere «stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto l’affidamento dell’accordo quadro, ovvero – nel caso di interesse – quella del d.lgs. 50/2016».
La conclusione boccia la ricostruzione della stazione appaltante secondo cui i singoli contratti attuativi avrebbero potuto essere «configurati come contratti “normativi” autonomi (pur derivati dall’accordo quadro) in cui la regolamentazione della fase esecutiva è disciplinata diversamente dai due codici (a titolo di esempi: la revisione prezzi, facoltativa nel D.lgs. 50/2016 ed obbligatoria nel D.lgs. 36/2023, il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale/risultato/fiducia ecc. presenti espressamente nel D.lgs. 36/2023 e non nel D.lgs. 50/2016 ecc. ecc.)». Niente disciplina a sé, risponde invece il ministero, a dettare le regole del gioco sonio le regole in vigore al momento dela procedura di gara promossa per assegnare l’accordo quadro generale e non i singoli contratti che non sono configurabili come procedure a se stanti.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
