Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Appalti, gli importi delle ammende aumentano del 20%

 

La nota dell’Ispettorato. La maggiorazione vale anche per distacco e somministrazione illeciti

 

Ammonta a 72 euro l’importo dell’ammenda per ogni lavoratore e per ogni giorno in caso di appalto, distacco e somministrazione illeciti. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n.1091/2024 del 18 giugno contenente le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal decreto legge 19/2024. Dal 2 marzo 2024, nelle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legittimità, utilizzatore e somministratore sono puniti entrambi con l’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Tuttavia, i 60 euro indicati dalla norma divengono 72 euro, trovando applicazione l’aumento del 20% previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera d) della legge 145/2018. Infatti, tale disposizione è stata modificata solo in parte dal Dl 19/2024, con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della maxisanzione per lavoro nero, con ciò confermando, secondo l’Ispettorato, l’operatività dell’aumento del 20% già previsto per le fattispecie previste dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003. Di conseguenza, in tema di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1) e appalto e distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis), l’ammenda sarà pari a 72 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Esemplificando, in presenza di un appalto illecito in cui sono coinvolti 3 lavoratori, impiegati ciascuno per 10 giornate, la sanzione è determinata in misura pari a 2.160 euro, così calcolata: 60x3x10 = 1.800 euro, importo poi aumentato del 20 per cento. Peraltro, tale maggiorazione deve essere applicata anche ai nuovi importi di altre ammende previste dal decreto legge 19/2024, rispetto alla quantificazione dei quali l’Ispettorato ha allegato alla nota una tabella con la determinazione delle somme. Riscontrata l’assenza dei requisiti dell’appalto genuino, trattandosi di violazione di carattere penale punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ovvero con la sola ammenda, come previsto dall’articolo 15 del Dlgs 124/2004, il personale ispettivo impartirà la prescrizione obbligatoria per estinguere in via amministrativa il reato, invitando il datore di lavoro a sanare l’irregolarità accertata. La sanzione da pagare per l’estinzione del reato, per le ipotesi di ottemperanza con regolarizzazione postuma da parte del datore di lavoro, sarà pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita, per giornata e per lavoratore (quindi 18 euro invece di 72). In ogni caso, il legislatore al nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 ha stabilito che la sanzione non potrà essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro. Pertanto, ove, in ragione del numero di giornate di illecita occupazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore a 5.000 euro, andrà applicata tale soglia, la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta a un quarto e così risulterà di 1.250 euro. Per quanto riguarda il regime intertemporale della nuova disciplina sanzionatoria, si devono attendere ulteriori indicazioni dell’Ispettorato.

Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza

 

 

FONTI      Antonella Iacopini       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News