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Affidamenti in house soggetti a imposta di bollo

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risposta a un interpello

 

I contratti per affidamento diretto in house sono inclusi nella disciplina del Codice dei contratti pubblici e come tali sono soggetti a imposta di bollo come tutti gli altri che derivano dal Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici: Ccp) secondo la speciale disciplina ivi stabilita.

La risposta a interpello 230/2024 delle Entrate offre questa lettura a un caso proposto da una pubblica amministrazione, la quale come stazione appaltante è tenuta ad applicare il Codice dei contratti pubblici per acquisizione di beni, servizi e lavori e intende affidare l’esecuzione di servizi e forniture in modo diretto, a società in house sulla base della specifica disciplina stabilita dall’articolo 7, comma.

L’Agenzia opera una ricostruzione sistematica delle disposizioni che legittimano l’utilizzo dello strumento dell’affidamento diretto per la realizzazione delle prestazioni, anche relative a servizi di interesse economico generale di livello locale (Dlgs 201/2022), da parte delle società in house e riconducono il rapporto fra gli atti del codice, anche ai fini del bollo.

Tutti gli atti della procedura compreso l’accordo contrattuale sono ordinariamente soggetti alla disciplina di assolvimento dell’imposta di bollo secondo i principi generali che regolano il funzionamento dell’imposta contenuti nel Dpr 642/1972, perché si tratta di atti contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, che nell’ordinarietà prevedono l’applicazione dell’imposta fino dall’origine (articolo 2, tariffa parte prima allegata al Dpr 642/1972), ma per essi devono necessariamente applicarsi le speciali regole e modalità indicate dall’articolo 18, comma 10 e dell’allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici.

Quindi anche per i contratti relativi agli affidamenti diretti in house:nella tabella dell’allegato I.4 è possibile determinare l’imposta di bollo sulla base dello scaglione in cui si colloca il corrispettivo massimo, imponibile al netto di Iva, stabilito nel contratto che l’appaltatore, in questo caso il soggetto in house, assolve una tantum al momento della stipula del suddetto contratto di appalto; le modalità di versamento dell’imposta, preventivamente alla stipula per garantire la tempestività richiesta, sono ricondotte al modello F24 Elide, quando il contratto è concluso con scrittura privata o con altra modalità similare anche utilizzato una piattaforma elettronica, seguendo le regole indicate nella risoluzione 37/E/2023; il pagamento del bollo in base al contratto, ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di affidamento e di esecuzione dell’appalto anche per il caso degli affidamenti diretti in house, ma resta unicamente l’eccezione dell’imposta che possa risultare dovuta sulle fatture.

In sostanza dalle indicazioni si potrebbe ricavare una impostazione di carattere generale che porta ad applicare le regole sul bollo del Codice dei contratti ogni volta in cui vi sia una fornitura e/o una prestazione resa da un operatore economico a una stazione appaltante. Non costituirebbe eccezione il caso dei servizi aggiudicati a un soggetto in base a un diritto esclusivo di cui esso beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (articolo 56, comma 1, lettera a, del Dlgs 36/2023). D’altra parte l’articolo 13, commi 2 e 5, del Dlgs 36/2023 prevede che le disposizioni del Ccp non si applicano ai contratti esclusi, ma che l’affidamento di tali contratti avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso Codice come avviene per i contratti in house.

 

 

 

FONTI     Marco Magrini e Benedetto Santacroce

“Enti Locali & Edilizia”

 

Categorized: News