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Affidamento diretto, proroga possibile solo se programmata

Con due pareri l’ufficio di supporto giuridico del Mit si esprime sulle corretto sviluppo delle procedure semplificate

 

Con due recentissimi pareri, l’ufficio di supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture si esprime sulle dinamiche dei procedimenti/procedure semplificate. Nel dettaglio, con il parere n. 3677/2025, in tema di affidamento diretto ed i rapporti con la proroga; nel secondo parere, n. 3699/2025, l’ufficio fornisce un chiarimento in tema di acquisizioni di forniture supplementari e quindi in tema di procedure negoziate senza bando (ex art. 76 del codice).

 

Affidamento diretto e proroga
Con il parere n. 3677/2025 l’ufficio legale di supporto si esprime circa la possibilità di utilizzare la proroga (in sostanza la prosecuzione dell’affidamento) già programmata all’atto del primo affidamento diretto (di lavori) effettuato all’operatore economico. Nel quesito si spiega che l’importo complessivo, contemplando la proroga già programmata) risulta inferiore ai 150 mila euro e si chiede se «tale possibilità confligge nell’affidamento diretto con il principio di rotazione? La possibilità di proroga, ai sensi dell’articolo 120 comma 10, sarà indicata nella richiesta di offerta sulla piattaforma digitale e sulla determinazione di affidamento». L’ufficio di supporto, evidentemente, anche citando il comma 4 dell’articolo 14 in cui si dispone in tema di opzioni di durata con la condizione che il «costo» di questa venga ricompreso nell’importo complessivo dell’intervento, ritiene che per effetto della previa programmazione non si pone un problema di rotazione.

Pertanto, si conclude, che «purché tali modifiche siano presenti ed esplicitate correttamente nei documenti di gara, la stessa potrà valutare di far ricorso alle procedure di cui all’art. 50 comma 1 del codice».

Il fatto che nel quesito il riferimento sia ai 150 mila euro induce a ritenere, evidentemente, che si tratti di lavori per i quali l’istituito della «proroga» dovrebbe avere una configurazione particolare.

 

Le forniture complementari

Con il riscontro fornito con il parere n. 3699/2025, l’istante pone la questione della praticabilità (o meno) della fattispecie delle forniture complementari per le quali è consentita una sorta di affidamento diretto ma con debite motivazioni.

Nell’esempio posto dall’istante, si chiede se a fronte di un primo acquisto di «dieci beni» sia possibile poi, con nuove risorse procedere con l’estensione di ulteriori acquisizioni con la motivazione delle necessità tecniche e di impossibilità di alternative.

L’ufficio di supporto ribadisce che la fattispecie in considerazione «concerne il caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti».

L’ulteriore affidamento è sì possibile ma con dimostrazione che «il cambiamento del fornitore costringerebbe l’amministrazione ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, ovvero beni il cui utilizzo o la cui manutenzione incorrerebbero in difficoltà tecniche sproporzionate, e in ogni caso la durata dei relativi contratti non può superare il triennio».

Il parere, quindi, conclude ritenendo ammissibile, alle condizioni predette, la fornitura supplementare.

È chiaro però, anche se l’aspetto non viene trattato, che il Rup deve attentamente presidiare queste procedure evitando, ad esempio, di utilizzare in modo non corretto questa fattispecie in presenza di arbitrari frazionamenti degli importi.

 

 

 

FONTI     Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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