Atto di segnalazione a Governo e Parlamento con tre proposte di modifica su cause di esclusione e sanzioni per correggere altrettanti corto-circuiti interni al Dlgs 36
Una richiesta di intervento urgente rivolta a Governo e Parlamento per correggere alcune delle disposizioni più controverse del nuovo sistema sanzionatorio legato alle attestazioni Soa. È il contenuto dell’Atto di segnalazione n. 4/2025, approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera dell’11 novembre, che mette in fila le incoerenze presenti nel Dlgs 36/2023 e nei relativi allegati sul tema della falsa documentazione presentata dalle imprese ai fini della qualificazione.
Tre, in particolare, i fronti caldi evidenziati dall’Autorità guidata da Giuseppe Busìa: il conflitto normativo tra articolo 96 e articolo 100 sul periodo temporale di rilevanza delle cause di esclusione; l’impossibilità di graduare la sanzione interdittiva quando la falsa documentazione è resa in fase di attestazione Soa; la contraddizione tra i limiti sanzionatori stabiliti dall’art. 222 e quelli, molto più elevati, previsti dall’Allegato II.12.
Cause di esclusione: il triennio non coincide con i periodi previsti per le gare
La prima criticità riguarda il disallineamento tra le verifiche condotte dalle Soa e quelle previste per la partecipazione alle gare. L’articolo 100, comma 5, lettera b del Codice richiede che l’impresa, per ottenere o rinnovare l’attestazione, non sia incorsa in cause di esclusione nel triennio precedente. Ma l’articolo 96 stabilisce durate ben più lunghe: cinque o sette anni, o addirittura in perpetuo nei casi più gravi.
Risultato: un’impresa può ottenere un’attestazione valida ai fini della qualificazione, ma essere immediatamente esclusa dalle gare perché soggetta a una causa ostativa con durata superiore ai tre anni. Un corto circuito normativo che, avverte Anac, può produrre pregiudizi economici significativi per le imprese e rendere incoerente l’intero sistema di qualificazione. Da qui la proposta dell’Autorità: modificare l’articolo 100 per far sì che il periodo considerato sia coerente con le durate stabilite dall’articolo 96.
Sanzioni interdittive: un anno fisso anche quando la condotta è lieve
Il nodo più rilevante riguarda però la mancata graduazione della sanzione interdittiva applicabile alle imprese che presentano documentazione falsa per ottenere l’attestazione Soa. L’Allegato II.12, articolo 18, commi 4 e 23 fissa infatti un periodo rigido di interdizione di un anno, senza possibilità di tener conto del dolo, della colpa, della gravità del fatto o del danno potenziale. Una scelta che collide apertamente con l’articolo 96, comma 15, che per la stessa condotta – se compiuta in gara – prevede un periodo fino a due anni, ma interamente graduabile in base all’intensità dell’illecito. Una disparità difficilmente giustificabile: due condotte identiche vengono trattate in modo diverso solo perché compiute in fasi differenti.
Paradossalmente, osserva Anac, la falsa documentazione in sede di attestazione potrebbe essere ancora più grave, perché incide sulla partecipazione a più gare per tutto il periodo di validità del certificato Soa. L’Autorità propone quindi di modificare i commi 4 e 23 per introdurre un sistema flessibile, con durata «fino a due anni» e possibilità di valutazione del dolo e della colpa, come già previsto dal Codice per le gare.
Sanzioni pecuniarie: il limite dei 5.000 euro blocca tutto
La terza stortura riguarda il conflitto tra l’articolo 222, comma 3, lettera a) – che fissa il tetto massimo delle sanzioni pecuniarie Anac a 5.000 euro – e le norme dell’Allegato II.12, che prevedono massimali da 25.000 o 50.000 euro per operatori economici, Soa e Rup. Poiché gli articoli dell’Allegato rinviano comunque alla disposizione generale dell’art. 222, l’Autorità si trova nell’impossibilità di applicare sanzioni di importo superiore ai 5.000 euro, vanificando le previsioni specifiche e impedendo un adeguato ricorso al principio di proporzionalità. Anac propone quindi di modificare l’art. 222 consentendo all’Autorità di applicare sanzioni entro i «diversi limiti edittali previsti dal Codice».
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
