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Appalti pubblici, contratti equivalenti anche con scostamenti minimi

Il superminimo unilaterale rimane inidoneo a compensare le differenze. Le pronunce del Consiglio di Stato e del Tar Salerno

 

Il giudizio di equivalenza delle tutele negli appalti pubblici non richiede la piena identità dei Ccnl, ma impone di contemperare l’autonomia organizzativa dell’impresa con l’effettività delle garanzie dei lavoratori. È questo il criterio ispiratore delle sentenze 6874/2026 del Consiglio di Stato e 1591/2026 del Tar Campania-Salerno, che affrontano due profili complementari: la fonte delle tutele comparabili e la rilevanza degli scostamenti tra discipline collettive. I principi espressi nelle due decisioni muovono dall’articolo 11 del Dlgs 36/2023, che consente all’operatore di indicare un Ccnl diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative. L’equivalenza delimita quindi la libertà di scelta contrattuale, senza imporre l’integrale riproduzione del contratto di riferimento, che vanificherebbe l’opzione riconosciuta dalla legge.

Il Consiglio di Stato, in applicazione del testo delle disposizioni del codice degli appalti previgenti al correttivo del 2024, ribadisce che la comparazione deve riguardare tutele riconducibili alla fonte collettiva. Pertanto, il superminimo non assorbibile, previsto unilateralmente dall’offerente, non è idoneo a compensare il differenziale tra il Ccnl applicato e quello indicato nel bando. Infatti, la natura dell’emolumento non assicura, di per sé, una tutela equivalente a quella risultante dal contratto collettivo. Tuttavia, nell’esaminare la compatibilità di tale lettura con il diritto dell’Unione europea, la pronuncia apre alla possibile rilevanza di obbligazioni integrative espresse nell’offerta, verificabili, vincolanti in fase esecutiva e suscettibili di controllo da parte dell’amministrazione. Occorre però dimostrare tali requisiti. Nel caso concreto, ad esempio, mancava la prova dell’irrevocabilità dell’impegno alla corresponsione del superminimo, restando così confermata l’insufficienza di una dichiarazione unilaterale non partecipata dalle parti sociali.

Proprio il richiamo al coinvolgimento delle parti sociali contenuto nella sentenza sembra prospettare (ancorché implicitamente) che l’equivalenza delle tutele, ove non sussistente tra il Ccnl del bando e quello dell’offerente, possa essere raggiunta mediante un accordo collettivo ad hoc, applicabile al personale impiegato nell’appalto. Su un diverso piano, il Tar Salerno valorizza il carattere complessivo della comparazione, espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o erroneità dei criteri applicati. Nel confronto tra due Ccnl, esclusa la presunzione di equivalenza dell’articolo 3 dell’allegato I.01, è stato ritenuto che il trattamento marginalmente più favorevole previsto dal contratto di gara rispetto a quello applicato dall’operatore non precludesse una valutazione di equivalenza sostanziale, con conseguente irrilevanza di minimi scostamenti, da considerare fisiologici nella comparazione di testi contrattuali.

La portata di questa affermazione va in ogni caso coordinata con l’articolo 4 dell’allegato I.01 del codice, secondo cui le componenti fisse della retribuzione globale annua devono avere un valore almeno pari a quello del Ccnl di gara, mentre la marginalità riguarda gli scostamenti normativi. Resta distinta la verifica del costo della manodopera, per la quale il Tar ha ritenuto corretto il riferimento ai minimi retributivi del Ccnl effettivamente applicato. Le due prospettive si completano: la flessibilità valorizzata dal Tar evita preclusioni per intere categorie di operatori, mentre il rigore del Consiglio di Stato richiede che anche gli eventuali strumenti integrativi del Ccnl offrano garanzie verificabili ex ante e vincolanti nell’esecuzione.

 

 

 

FONTI          Enrico Maria D’Onofrio e Camilla Nannetti          “Edilizia & Territorio”

Categorized: News

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