Una riserva non è una richiesta di ristoro danni, ma parte del sinallagma contrattuale: ecco come si applica il principio di alternatività IVA/registro
In tema di appalti pubblici, le somme liquidate in favore dell’appaltatore a titolo di riserve contrattuali per maggiori oneri sostenuti durante l’esecuzione del contratto costituiscono corrispettivi soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, e non risarcimenti assoggettabili ad imposta di registro proporzionale.
Allo stesso modo, anche le somme restituite a titolo di penale indebitamente trattenuta rientrano nell’ambito del corrispettivo contrattuale e sono imponibili IVA.
Riserve negli appalti: imponibili a IVA
A spiegarlo è la CGT di 2° grado del Lazio con la sentenza del 16 maggio 2025, n. 3128, richiamando l’Agenzia delle Entrate sulla distinzione tra risarcimento e corrispettivo contrattuale.
La questione riguarda il contenzioso tra Fisco e due imprese appaltatrici: l’amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale del 3% su una somma pari a 28,7 milioni di euro, liquidata in favore delle due aziende a seguito di una sentenza del Tribunale civile, che aveva accolto parte delle riserve formulate nel corso dell’esecuzione di un appalto pubblico.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il carattere non contrattuale delle somme imponeva di superare il principio di alternatività IVA/registro per cui tali somme dovevano essere considerate risarcimenti e, in quanto escluse dal campo IVA, soggette a registro proporzionale ai sensi dell’art. 1, Tariffa Parte Prima del d.P.R. n. 131/1986.
Le imprese hanno quindi impugnato l’avviso di liquidazione evidenziando:
- la natura corrispettiva delle riserve liquidate dal giudice civile;
- l’illegittimità dell’applicazione dell’imposta proporzionale in luogo di quella fissa;
- l’assoggettabilità ad IVA anche degli interessi e della rivalutazione monetaria, in quanto accessori del credito principale;
- il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
La decisione della Corte Tributaria
La Corte di secondo grado ha accolto l’appello delle imprese, qualificando le riserve come “maggiori oneri contrattuali” sostenuti durante l’esecuzione dell’appalto: spese generali, maggiori costi per la sicurezza, ritardi indotti, penali restituite, adeguamenti prezzi. Si tratta dunque – osserva il Collegio – di prestazioni integrative dell’originario contratto e come tali soggette ad IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972.
La Corte richiama anche la Cassazione (ordinanza. n. 10325/2023) ribadendo un principio fondamentale in materia di appalti per cui “L’equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., è oggetto di un’obbligazione di valuta e non di valore, in quanto sorge dal contratto e ha la funzione di remunerare l’appaltatore, come ogni altro emolumento spettante per l’esecuzione.”
Una riserva dunque non è una richiesta di ristoro danni, ma parte del sinallagma contrattuale.
Allo stesso modo, la restituzione delle penali a un operatore da parte della stazione appaltante comporta la riqualificazione della somma come parte del corrispettivo e dunque come importo imponibile ai fini IVA.
FONTI “LavoriPubblici.it”
