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Appalti pubblici: organizzazione, formazione procedure frenano la qualificazione delle Pa

 

Il processo di qualificazione delle stazioni appaltanti è rallentato da alcune problematiche che sollecitano le stesse a focalizzare l’attenzione sull’organizzazione e sulle procedure. A distanza di due mesi dall’acquisizione di efficacia della quasi totalità delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici la procedura prevista dall’art. 63 dello stesso d.lgs. n. 36/2023 è stata completata per i lavori da 2.127 amministrazioni nonché, per i beni e servizi, da 2.612 enti, ai quali devono aggiungersi le 114 stazioni qualificate di diritto.

 

La «struttura organizzativa stabile» (Sos)
In questa prima fase molte amministrazioni non hanno completato la procedura di iscrizione, in quanto hanno rilevato elementi problematici su alcuni aspetti organizzativi che sono valutati dall’Anac in base ai criteri stabiliti normativamente. Molti enti (soprattutto quelli di minori dimensioni) non hanno un assetto nel quale sia rilevabile una “struttura organizzativa stabile” (sos) deputata a svolgere le attività (progettazione tecnico amministrativa, affidamento ed esecuzione) oggetto della qualificazione, risultando le stesse distribuite su funzioni trasversali o suddivise in più articolazioni. Le indicazioni fornite dall’Anac permettono di considerare all’interno della stazione appaltante anche più strutture dedicate alle specifiche funzioni, per cui le amministrazioni possono ricondurre al novero delle sos anche unità organizzative specializzate, distribuite nei propri organigrammi. Qualora, ad esempio, una stazione appaltante disponga in un proprio settore di un’unità dedicata a gestire e controllare l’esecuzione di servizi esternalizzati in appalto, la stessa può essere ricondotta al novero delle strutture organizzative stabili, seppure con una specializzazione monofunzione.

 

Il calcolo del numero dei dipendenti
Anche in relazione ai dipendenti da considerare come operanti nelle sos, l’Anac ha chiarito che in caso di attività condivise (ad es. un funzionario che svolga la propria attività in parte per la struttura e in parte per un’altra articolazione organizzativa dell’ente) l’elemento che consente il computo ai fini della qualificazione è il dimensionamento del 50% (almeno) dell’attività lavorativa svolta per le funzioni della struttura specializzata rispetto al complessivo servizio del dipendente a favore dell’ente.

 

La formazione specifica
Ulteriore fattore critico in relazione ai criteri di qualificazione rilevato da molte stazioni appaltanti è la formazione dei dipendenti delle sos, che, secondo tre livelli di complessità (base, specialistica e avanzata), deve essere stata effettuata nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell’ambito dei programmi formativi dell’ente di appartenenza. Prendendo in considerazione la formazione di base, per la quale l’Anac richiede un percorso formativo di almeno venti ore complessive (anche se suddivisibile in moduli), molte stazioni appaltanti non hanno conseguito per i loro dipendenti il risultato, poiché gli stessi hanno fruito nel triennio di corsi singoli, non aggregabili, o perché la formazione è stata acquisita senza un presupposto programmatorio.

 

La delega alle centrali di committenza
Sul versante delle procedure gestite, molte centrali uniche di committenza costituite tra enti locali non hanno visto riconosciute nel computo numerose procedure di gara per le quali non è stato gestito correttamente il cig tra l’amministrazione che aveva delegato la procedura e la stessa centrale, non esplicitando il rapporto di delega al momento dell’acquisizione.

 

 

 

FONTI         Alberto Barbiero   “Enti Locali & Edilizia”

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