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Cam edilizia e inerti da cantiere, ecco come cambia la gestione per l’impresa

Negli interventi di demolizione e nuova costruzione almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati deve essere riutilizzato, riciclato o recuperato. E bisogna pensarci fin da quando si fa il progetto

 

Per i cantieri di costruzione e per quelli di demolizione, almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati deve essere riutilizzato, riciclato o recuperato. L’obiettivo va perseguito già in fase di progettazione con una stima delle tipologie di rifiuto, derivanti da demolizioni o da scarti di lavorazione, che si presume di produrre in cantiere. Si tratta di individuare i quantitativi da riutilizzare, riciclare o da recuperare. Tale stima deve farla il progettista, elaborando il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. L’impresa dovrà poi dimostrare di aver centrato le prescrizioni individuate in fase di progettazione insieme all’obiettivo del 70% di riutilizzo, riciclo o recupero di materiale, elaborando il piano di gestione dei rifiuti di cantiere.

L’obiettivo di riciclo del 70% dei rifiuti prodotti in cantiere non è nuovo, ma lo sono i due piani: due documenti obbligatori per i contratti pubblici aventi per oggetto servizi di progettazione ed esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. A prevederli sono i nuovi Criteri ambientali minimi per l’edilizia (emanati con il Dm 24 novembre 2025), in vigore dal 2 febbraio 2026. Devono applicare i nuovi Cam – va ricordato – non solo le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e i concessionari, ma anche i soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso. È questo l’ambito di applicazione dei due nuovi piani.

 

Il Piano di riutilizzo, riciclo, recupero dei rifiuti da C&D
Il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D è sempre obbligatorio, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. È di competenza del progettista e fa parte dei criteri progettuali per l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Indica le tipologie di rifiuto che si presume di generare in cantiere, derivanti da demolizioni o da scarti di lavorazione, andando a individuare i quantitativi da riutilizzare, riciclare o da recuperare. Si tratta di specificare: le frazioni monomateriali da avviare ad operazioni di preparazione per il riutilizzo; i rifiuti inerti da destinare agli impianti per la produzione di aggregati riciclati, i rifiuti di conglomerato bituminoso e, infine le frazioni da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero. I costi per l’adempimento delle attività di riutilizzo, riciclo e recupero devono essere opportunamente indicati nel quadro economico dell’intervento.

I contenuti minimi del piano sono descritti nell’allegato tecnico del nuovo Dm sui Cam. Più nel dettaglio, il piano deve descrivere le caratteristiche della struttura oggetto di intervento; contenere un inventario dei materiali e degli elementi non pericolosi e pericolosi, andando, per questi ultimi, a individuare i relativi rischi ed eventuali accorgimenti da adottare. Il documento deve anche includere: una descrizione del modello di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere con eventuale layout grafico; un elenco degli impianti di gestione dei rifiuti presenti a livello locale con indicazione (se possibile) dei servizi offerti. Infine, una descrizione del processo di tracciabilità dei rifiuti e del processo di riciclo.

Per la redazione, il Dm Cam indica i documenti che possono essere utilizzati come riferimento, ossia: gli “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione Europea del 2018 o la prassi Uni Pdr 75 “Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”. Il grado di dettaglio del piano deve adattarsi ai contenuti dei diversi livelli di progettazione. Deve, inoltre, essere coerente con gli scenari di fine vita dei materiali, dei sistemi e componenti definiti negli studi di Valutazione ambientale del ciclo di vita (Lca) e di Valutazione dei costi del ciclo di vita (Lcc), nonché con i criteri ambientali che il nuovo Dm aggiorna puntando, come il suo precedente, a massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale (da demolizione o scarti di lavorazione) prodotti in cantiere, grazie a sistemi di demolizione selettiva o decostruzioni, se tecnicamente possibili.

Sempre in riferimento ai criteri per l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere, come si diceva, il nuovo Dm prevede che per tutte le attività dei cantieri di demolizione o costruzione, il progetto assicuri che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati (sono escluse le terre e rocce da scavo) sia riutilizzato, riciclato o recuperato, rispettando l’ordine stabilito dal testo unico ambientale (Dlgs 152 del 2006) che mette in cima alle priorità il riutilizzo, seguito dal riciclo, dal recupero e infine dallo smaltimento.

 

La relazione Cam
Il progettista dimostra come saranno raggiunti gli obiettivi riutilizzo, riciclo e recupero nella relazione Cam, nella quale deve anche giustificare l’eventuale l’impossibilità di procedere con la demolizione selettiva (basata sulla suddivisione dei rifiuti in frazioni omogenee) o per decostruzione. Una condizione che può facilmente verificarsi nel caso degli edifici più datati, le cui tecnologie costruttive rendono ardue tali operazioni. In caso di interventi su edifici storici, i Cam raccomandano di effettuare preliminarmente una campagna di analisi conoscitiva dell’edificio e dei materiali costitutivi per determinarne, la tipologia, l’epoca e lo stato di conservazione e individuare le frazioni di materiale da demolire o eventualmente recuperare. I prelievi e le prove finalizzati alle verifiche sui materiali costitutivi e sulle costruzioni esistenti devono essere effettuate e certificate dai laboratori ufficiali ed autorizzati ai sensi del Tu dell’edilizia (art. 59 del Dpr 380 del 2001).

Il progettista deve elencare, sempre nella relazione Cam, anche quali sono le fonti da cui ha dedotto, per ogni materiale, le percentuali impiegate nel calcolo della quota avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. «Il progettista, dove possibile – viene precisato nel Dm -, può fare riferimento alle informazioni sulle tecnologie e gli scenari di disassemblaggio/decostruzione e fine vita di uno o più componenti, fornite con le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e dei materiali, incluse le dichiarazioni ambientali di prodotto (Epd), a dimostrazione della fattibilità tecnica del recupero e del riciclo. In alternativa, per la costruzione di scenari plausibili di riciclo e recupero si può far riferimento ai rapporti pubblicati annualmente da Ispra e dalla fondazione per lo Sviluppo sostenibile».

 

Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere
Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere è anch’esso obbligatorio ed è di competenza dell’impresa che esegue i lavori. Serve a dimostrare che effettivamente, in fase di cantiere, vengono rispettate le prescrizioni del piano di decostruzione e demolizione selettiva e del piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione redatto dal progettista. Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere deve individuare i centri di smaltimento prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuti gestibili da ciascun impianto. Include anche una tabella per il tracciamento dei rifiuti, da aggiornare costantemente, redatta sulla base delle dichiarazioni mensili rilasciate dai gestori degli impianti tenuti a certificare le percentuali di rifiuto effettivamente avviate al riciclo o al recupero. Tutto ciò per dimostrare il soddisfacimento della quota del 70% di rifiuti recuperati o riciclati.

Il piano di gestione dei rifiuti di cantiere fa parte della relazione Cam che l’impresa elabora e aggiorna in base allo stato di avanzamento dei lavori, la quale, per alcuni criteri, entra nel merito delle scelte e procedure gestionali adottate in fase esecutiva per rendere operativi i contenuti della relazione tecnica Cam del progettista. La relazione dell’impresa, in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, viene consegnata alla direzione dei lavori.

 

End of waste, la percentuale del 100% può essere autodichiarata
Nel definire i criteri progettuali per l’organizzazione e gestione sostenibile del cantiere, e in riferimento ai rinterri e ai riempimenti, i nuovi Cam si allineano alla normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto, introducendo la possibilità di certificare come riciclato al 100% un prodotto da costruzione costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo di End of waste. È possibile dimostrare tale percentuale mediante una dichiarazione ambientale di prodotto, conforme alle norme Uni En 15804 e Uni En Iso 14025, verificata da parte di un organismo di verifica e validazione accreditato. Sono ammesse anche diverse tipologie di certificazione di prodotto ed è valida anche la dichiarazione del fabbricante che riporti chiaramente l’indicazione della percentuale di contenuto di materiale riciclato del 100%, accompagnata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l’EoW. Nel caso in cui il prodotto sia soggetto a marcatura Ce, la dichiarazione del fabbricante può essere sostituita dalla dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto, purché questa riporti chiaramente anche l’indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100%.

 

 

 

FONTI        Mariagrazia Barletta       “Enti Locali & Edilizia”

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