La Cassazione conferma l’obbligo di iscrizione alla Cassa e di versamento dei contributi minimi anche quando il geometra esercita occasionalmente la professione e non produce reddito. Resta la possibilità di superare la presunzione derivante dall’iscrizione all’Albo, dimostrando il mancato esercizio dell’attività libero-professionale.
Un geometra iscritto all’Albo deve versare i contributi alla Cassa anche quando svolge soltanto pochi incarichi professionali durante l’anno? L’obbligo sussiste anche in assenza di reddito e cosa accade quando il professionista è già iscritto all’INPS perché svolge un’attività di lavoro dipendente?
A rispondere in merito è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26739 del 13 ottobre 2026, precisando che l’esercizio occasionale della libera professione non esclude, infatti, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Geometri e di versamento della contribuzione minima, anche quando l’attività non produce reddito, mentre l’iscrizione all’Albo, dalla quale deriva una presunzione di esercizio professionale, non impedisce all’interessato di dimostrare di non svolgere alcuna attività libero-professionale.
La pronuncia ha confermato l’orientamento sulla legittimità della contribuzione minima anche in presenza di attività occasionale, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13506/2026 sulla natura della presunzione derivante dall’iscrizione all’Albo e sulle condizioni alle quali il professionista può fornire prova contraria.
Iscrizione d’ufficio alla Cassa Geometri: il caso delle cinque pratiche DOCFA
La controversia ha avuto origine da una cartella esattoriale con la quale è stato richiesto a un geometra il pagamento per contributi previdenziali dovuti a seguito della sua iscrizione d’ufficio alla CIPAG.
Il professionista si è opposto alla richiesta sostenendo di avere esercitato l’attività soltanto occasionalmente, dal momento che nell’anno interessato aveva presentato appena cinque pratiche DOCFA, un numero che, a suo avviso, non consentiva di configurare un esercizio abituale e continuativo della professione e, di conseguenza, di giustificare l’imposizione contributiva.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e annullato la cartella esattoriale, mentre la Corte d’Appello ha successivamente confermato la decisione, richiamando l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 16564/2020, secondo il quale l’art. 5 dello Statuto CIPAG, nella parte in cui prevedeva l’iscrizione obbligatoria anche per i geometri che esercitavano la libera professione senza continuità ed esclusività, risultava in contrasto con l’art. 22 della Legge n. 773/1982.
Seguendo questa interpretazione, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che le cinque pratiche catastali non fossero sufficienti a integrare il requisito dell’abitualità professionale, escludendo quindi la legittimità dell’iscrizione d’ufficio e della conseguente richiesta contributiva.
La CIPAG ha impugnato la sentenza davanti alla Cassazione, contestando la limitazione della propria autonomia regolamentare e sostenendo che l’obbligo di contribuzione minima dovesse essere riconosciuto anche nei confronti dei geometri che esercitano la libera professione in maniera saltuaria.
Obbligo di iscrizione alla Cassa Geometri: la disciplina dello Statuto CIPAG
Secondo quanto previsto dallo Statuto CIPAG, approvato con D.M. 27 febbraio 2003, sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e i geometri laureati iscritti all’Albo che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività; lo stesso articolo 5 stabilisce che tale esercizio si presume per tutti gli iscritti all’Albo, salvo prova contraria.
La previsione si inserisce nel quadro dell’autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dal D.Lgs. n. 509/1994, rispetto alla quale si è sviluppato negli anni un confronto giurisprudenziale riguardante soprattutto la possibilità per le Casse professionali di disciplinare gli obblighi contributivi anche quando l’attività non presenta i caratteri dell’abitualità.
Un primo orientamento ha ritenuto che tale autonomia non possa incidere sui requisiti legislativi dell’iscrizione obbligatoria previsti dalla Legge n. 773/1982, interpretazione a cui si è richiamata la Corte d’Appello, mentre la giurisprudenza successiva ha progressivamente riconosciuto la legittimità delle disposizioni statutarie della CIPAG, considerando compatibile con il sistema previdenziale privatizzato anche l’obbligo di contribuzione minima per l’attività occasionale.
Nell’ordinanza in esame, la Cassazione ha richiamato alcune sentenze che hanno superato il precedente indirizzo, affermando che le disposizioni adottate dalla Cassa non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di professionisti, ma hanno ridefinito il sistema contributivo nell’ambito dell’autonomia riconosciuta agli enti privatizzati, anche in funzione delle esigenze di equilibrio finanziario di lungo periodo considerate dalla Legge n. 335/1995.
La previsione di contributi minimi indipendenti dalla continuità dell’attività professionale rientra dunque nell’autonomia regolamentare della Cassa, fermo restando che l’obbligo previdenziale deve essere collegato all’esercizio della libera professione, anche attraverso il meccanismo presuntivo previsto dallo Statuto.
Contributi minimi Cassa Geometri: l’obbligo vale anche per l’attività occasionale
Nel ricostruire i principi applicabili alla controversia, la Corte ha confermato che l’obbligo di iscrizione alla Cassa Geometri e di pagamento della contribuzione minima può sussistere anche quando la libera professione viene esercitata saltuariamente, senza che sia necessario dimostrare il carattere abituale, continuativo o esclusivo dell’attività e senza che assuma rilievo determinante il numero degli incarichi svolti.
L’art. 5 dello Statuto CIPAG attribuisce infatti rilevanza anche all’esercizio occasionale della professione, mentre la contribuzione minima, per la sua funzione solidaristica, prescinde dall’ammontare del reddito prodotto e deve essere versata anche quando l’attività abbia generato guadagni modesti o non abbia prodotto alcun reddito, comprese le ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.
Secondo la Cassazione, il geometra che sceglie di mantenere l’iscrizione all’Albo e di esercitare la libera professione, anche occasionalmente, assume gli obblighi di solidarietà previsti dal sistema previdenziale di categoria, senza potersi sottrarre alla contribuzione minima facendo riferimento alla scarsa frequenza delle prestazioni o alla loro limitata redditività.
La Corte ha comunque precisato, che il pagamento dei contributi minimi presuppone l’esercizio della libera professione, anche quando da questa non derivi alcun reddito, introducendo una distinzione che assume particolare importanza per i geometri iscritti all’Albo che non svolgono attività professionale autonoma.
Se infatti l’occasionalità delle prestazioni non esclude l’obbligo contributivo, l’assenza di esercizio della libera professione può invece impedire che tale obbligo sorga, purché il professionista riesca a superare la presunzione prevista dallo Statuto della Cassa.
Iscrizione all’Albo dei geometri: come superare la presunzione di esercizio professionale
La natura della presunzione prevista dall’art. 5 dello Statuto CIPAG è stata esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13506/2026, espressamente richiamata nell’ordinanza, con la quale è stato stabilito che l’iscrizione all’Albo costituisce il fatto noto dal quale deriva una presunzione semplice di esercizio della libera professione, disciplinata dall’art. 2729 del Codice civile.
La Cassa può quindi presumere che il geometra iscritto all’Albo eserciti la libera professione, ma il professionista conserva la possibilità di dimostrare che tale attività non viene svolta, assumendosi l’onere di fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione statutaria.
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che le modalità probatorie individuate dalle delibere della CIPAG costituiscono agevolazioni per il professionista, senza poter limitare, in sede giudiziale, il ricorso agli ordinari mezzi di prova ammissibili, con la conseguenza che l’assenza di attività libero-professionale può essere dimostrata anche attraverso elementi diversi da quelli previsti dalle procedure amministrative della Cassa.
Per i geometri che svolgono un’attività lavorativa subordinata, la prova può riguardare le caratteristiche effettive del rapporto con il datore di lavoro e le modalità attraverso le quali vengono eseguite le prestazioni tecniche, in modo da dimostrare che queste sono riconducibili esclusivamente all’attività dipendente e non costituiscono esercizio autonomo della libera professione.
La dimostrazione deve essere rigorosa e può richiedere anche una verifica dell’effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, senza che il solo inquadramento contrattuale o l’esistenza di una posizione previdenziale INPS siano necessariamente sufficienti a escludere gli obblighi nei confronti della Cassa.
Le Sezioni Unite hanno inoltre ricondotto all’esercizio della professione non soltanto le prestazioni riservate agli iscritti all’Albo, ma anche quelle che, pur non essendo tipicamente professionali, richiedono l’utilizzo delle competenze tecniche proprie del geometra, motivo per cui la valutazione deve riguardare le attività effettivamente svolte e le condizioni nelle quali sono state eseguite, senza fermarsi alla sola denominazione delle mansioni o alla qualifica lavorativa.
Cinque pratiche DOCFA e contributi previdenziali: perché l’attività occasionale non esonera
Applicando questi principi alla controversia, la Cassazione ha rilevato che il geometra non aveva fornito alcuna prova contraria relativa al mancato esercizio della libera professione, mentre risultava pacifico che avesse svolto attività tipica del geometra, seppure in maniera episodica, attraverso la presentazione delle cinque pratiche DOCFA.
Secondo gli ermellini, l’interpretazione della Corte d’Appello, che aveva attribuito rilievo determinante al numero limitato delle prestazioni, ritenendo che l’assenza di continuità fosse sufficiente a escludere l’obbligo previdenziale, non teneva conto della disciplina statutaria della CIPAG e dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce rilevanza contributiva anche all’esercizio occasionale della libera professione.
Il professionista, infatti, non aveva dimostrato di non avere esercitato l’attività, ma soltanto di averla svolta in misura limitata, circostanza che non poteva giustificare l’annullamento della richiesta contributiva, una volta accertato che le prestazioni erano riconducibili all’esercizio della professione di geometra.
Le cinque pratiche DOCFA non hanno quindi rilevato come soglia quantitativa dalla quale far derivare l’obbligo contributivo, ma come attività professionale effettivamente svolta, rispetto alla quale il carattere episodico non costituiva una ragione sufficiente per escludere l’iscrizione alla Cassa.
La Suprema Corte ha pertanto accolto le censure della CIPAG, ritenendo che la decisione impugnata non fosse conforme all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Geometra dipendente e contributi Cassa Geometri: quando sono obbligatori
Infine, la presenza di una posizione previdenziale INPS non esclude automaticamente gli obblighi contributivi nei confronti della CIPAG, soprattutto quando il geometra svolge, accanto all’attività lavorativa subordinata, anche prestazioni riconducibili all’esercizio autonomo della professione.
In questa situazione, le contribuzioni riguardano attività differenti e possono quindi coesistere, senza che il versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro dipendente assorba quelli dovuti alla Cassa professionale e senza che, secondo la Cassazione, venga violato il divieto di doppia contribuzione, proprio perché i versamenti sono riferiti a due attività distinte.
Diversa è la posizione del geometra che, pur mantenendo l’iscrizione all’Albo, svolge esclusivamente attività tecnica nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, senza esercitare autonomamente la professione, perché in questo caso può superare la presunzione statutaria dimostrando che le prestazioni sono state eseguite esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro e nell’ambito del rapporto subordinato.
La verifica deve riguardare le condizioni effettive nelle quali l’attività è stata svolta, dal momento che la semplice esistenza di un contratto di lavoro dipendente o di una posizione previdenziale INPS non basta a escludere gli obblighi nei confronti della Cassa, mentre può assumere rilievo decisivo la prova dell’assenza di un autonomo esercizio della libera professione.
Iscrizione d’ufficio alla Cassa Geometri: gli effetti della decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso della CIPAG e cassato la sentenza della Corte d’Appello rinviando la controversia alla stessa Corte in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda nel rispetto dei principi richiamati.
Per chi mantiene l’iscrizione professionale pur lavorando come dipendente, diventa particolarmente importante potere documentare le attività effettivamente svolte e quale rapporto intrattengano con le mansioni affidate dal datore di lavoro, perché è su questi elementi, più che sul numero delle prestazioni o sul reddito dichiarato, che può fondarsi una contestazione dell’iscrizione d’ufficio alla Cassa.
FONTI “LavoriPubblici.it”
