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Contratti esclusi, principio di rotazione legittimo nel rispetto della concorrenza

Il principio di rotazione non può trasformarsi in uno strumento che restringe indebitamente la platea dei partecipanti, in contrasto con le finalità di apertura del mercato

 

Nei contratti esclusi dall’applicazione delle disposizioni del Codice relative ai settori ordinari, l’operatività del principio di rotazione è illegittima qualora risulti preclusiva della concorrenza. Tale principio, infatti, non ha una valenza precettiva assoluta, né può trovare applicazione in modo automatico e inderogabile, ma deve essere interpretato in stretta connessione con quello dell’accesso al mercato al fine di garantire, effettivamente, la più ampia partecipazione degli operatori economici.

È questa l’interpretazione del Tar Lazio, sezione IV bis, con la sentenza n. 1087/2026, che attraverso una analisi della portata applicativa del principio, nell’ambito delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, ne ha offerto una lettura improntata a un approccio funzionale: anche nei contratti esclusi, secondo l’articolo 56 del codice dei contratti, «il principio di rotazione è strumentale e servente rispetto a quello della concorrenza e, deve, quindi, trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultima».

Un operatore economico ha proposto ricorso contro la mancata inclusione tra i soggetti invitati a partecipare a una procedura competitiva indetta da una stazione appaltante per l’affidamento dei servizi di produzione e postproduzione radiotelevisiva e dei relativi servizi accessori, lamentando la falsa applicazione dell’articolo 49 del Codice, nonché la violazione dei principi di ampia partecipazione, di efficacia e di trasparenza dell’azione amministrativa .

La procedura ha avuto inizio con la pubblicazione, da parte della società pubblica, di un avviso esplorativo, diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di tutti coloro interessati e in possesso dei requisiti prescritti, senza porre limiti numerici alla successiva partecipazione, implementando così una procedura equivalente a quella “aperta” per la quale, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 49 del codice, non si applica il principio di rotazione, essendo già soddisfatta la sua ratio.

Il ricorrente ha presentato la propria istanza, nei termini previsti, ma essendo affidatario uscente, esecutore quindi dei servizi oggetto di appalto, non ha ricevuto l’invito a presentare offerta, per applicazione, da parte della società appaltante, del principio di rotazione, inteso, a suo dire, come meccanismo di riequilibrio concorrenziale.

Tuttavia l’esclusione della ricorrente ha causato una penalizzazione ingiustificata perché, in tal modo, la stazione appaltante ha, nella sostanza, ridotto il numero degli offerenti potenziali, contravvenendo «non senza contraddizione proprio al principio di concorrenza assunto come postulato della tesi di parte resistente».

Il collegio accoglie il ricorso partendo dal corretto inquadramento della fattispecie in esame; si tratta, difatti, di una procedura che rientra nei “contratti esclusi” di cui all’articolo 56 del Dlgs 36/2023 per i quali l’affidamento deve avvenire nel pieno rispetto dei principi cardine del nuovo codice dei contratti pubblici ossia quelli del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, parametri di legittimità dell’operato della pubblica amministrazione.

Il principio di rotazione non può trasformarsi, da meccanismo volto a favorire la concorrenza, in uno strumento che restringe indebitamente la platea dei partecipanti, in contrasto con le finalità di apertura del mercato.

 

 

 

FONTI      Susy Simonetti e Stefania Sorrentino    “Enti Locali & Edilizia”

 

 

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