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Dichiarazioni inesatte in gara: il no del Consiglio di Stato a esclusioni automatiche

La sentenza n. 3059/2026 chiarisce quando omissioni, dichiarazioni non veritiere e documentazione integrativa possono assumere rilievo ai fini del grave illecito professionale previsto dall’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023

 

Le dichiarazioni inesatte rese in gara non determinano automaticamente l’esclusione dell’operatore economico. Perché possa configurarsi un grave illecito professionale, occorre infatti verificare se la condotta abbia realmente inciso sul processo decisionale della stazione appaltante e se ricorra il dolo specifico richiesto dall’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con  la sentenza 17 aprile 2026, n. 3059, il Consiglio di Stato interviene su un ambito particolarmente delicato del Codice dei contratti pubblici, ovvero il rapporto tra dichiarazioni rese nel DGUE, soccorso istruttorio, documentazione integrativa e affidabilità dell’operatore economico, confermando una lettura sostanziale delle regole di gara che sposta l’attenzione dalla mera irregolarità documentale alla concreta esistenza del requisito e alla reale capacità della condotta di alterare il confronto concorrenziale.

 

Grave illecito professionale: il Consiglio di Stato frena le esclusioni automatiche
La vicenda nasce nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di un impianto, la cui aggiudicazione è stata impugnata dal secondo classificato, che ha contestato alcune referenze professionali utilizzate dall’aggiudicatario per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis.

Secondo la ricorrente, le attività indicate nel DGUE come progettazione definitiva ed esecutiva non sarebbero state effettivamente svolte nei termini dichiarati. In particolare, le prestazioni contestate avrebbero riguardato attività di aggiornamento, integrazione o riprogettazione, e non una vera e propria progettazione originaria dell’opera.

Da qui la richiesta di esclusione dell’operatore economico, fondata sull’asserita non veridicità delle dichiarazioni rese in gara e sull’impossibilità di utilizzare documentazione successiva per sanare il difetto.

 

Il quadro normativo: dichiarazioni incomplete, gravi illeciti professionali e soccorso istruttorio
La pronuncia ruota principalmente attorno all’  art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo al grave illecito professionale.

In particolare, il comma 3, lett. b), chiarisce che l’esclusione può operare soltanto in presenza di informazioni false o fuorvianti concretamente idonee a incidere sulle decisioni della stazione appaltante e accompagnate dal necessario elemento soggettivo del dolo specifico.

A questa disposizione si collegano direttamente l’  art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo all’assenza di automatismi espulsivi per omissioni o dichiarazioni non veritiere, e l’ art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina il soccorso istruttorio e la possibilità di rimediare a omissioni o irregolarità della documentazione amministrativa.

Nel complesso, la decisione conferma un’impostazione coerente con la logica del nuovo Codice dei contratti pubblici, sempre più orientata verso valutazioni sostanziali e meno ancorata a formalismi automatici.

 

Il nodo interpretativo dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023
Nel valutare la questione, il Consiglio di Stato ha specificato che omissioni e dichiarazioni non perfettamente aderenti alla documentazione disponibile non costituiscono automaticamente causa di esclusione.

L’art. 98, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 richiede infatti qualcosa di più della semplice inesattezza dichiarativa. Per configurare il grave illecito professionale occorre che la condotta sia concretamente idonea a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante, presenti carattere fuorviante e sia accompagnata dal dolo specifico richiesto dalla norma.

Si tratta di una previsione perfettamente in linea con il nuovo impianto del Codice dei contratti pubblici che, come confermato dalla stessa Sezione V, ha progressivamente superato la logica degli automatismi espulsivi fondata su mere irregolarità formali.

Sul punto assume particolare rilievo l’art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, che esclude espressamente l’automatica rilevanza espulsiva di omissioni o dichiarazioni non veritiere, demandando alla stazione appaltante una valutazione sostanziale della gravità della condotta e dell’effettiva affidabilità dell’operatore economico.

 

Perché le dichiarazioni inesatte non comportano automaticamente l’esclusione
Il Collegio ha osservato che, nella fattispecie in esame, le esperienze professionali dichiarate esistevano realmente e che la stazione appaltante aveva comunque ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dalla procedura.

La documentazione prodotta successivamente nel corso del giudizio, inoltre, non ha introdotto nuove esperienze professionali, ma ha semplicemente confermato attività già dichiarate e già maturate al momento della partecipazione alla gara.

Per questa ragione, secondo il Consiglio di Stato, non risultava integrato il presupposto fondamentale del grave illecito professionale previsto dall’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023. Non vi sarebbe stata infatti alcuna condotta concretamente diretta ad alterare il procedimento di gara o a influenzare indebitamente le valutazioni della stazione appaltante.

La sentenza assume quindi particolare rilievo anche sul piano operativo, perché chiarisce che non ogni contestazione documentale può essere automaticamente trasformata in una causa di esclusione.

 

Soccorso istruttorio e documentazione integrativa: i margini di valutazione
A questo aspetto si lega strettamente il rapporto tra documentazione integrativa e soccorso istruttorio.

L’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che il soccorso istruttorio possa riguardare omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa, purché non si traduca in una modifica sostanziale dell’offerta tecnica o economica.

Palazzo Spada ha distinto nettamente tra integrazione postuma del requisito, che resta vietata, e integrazione della prova di un requisito già posseduto al momento della presentazione dell’offerta.

Secondo il Collegio, la documentazione prodotta successivamente può essere utilizzata quando svolge una funzione meramente confermativa e non introduce elementi nuovi o esperienze professionali ulteriori rispetto a quelle già dichiarate in gara.

Anche sotto questo profilo emerge un approccio meno formalistico rispetto al passato. Il focus della decisione non è tanto la perfetta completezza documentale originaria, quanto la verifica concreta del possesso del requisito al momento della partecipazione.

 

Servizi di progettazione e referenze professionali: conta l’attività realmente svolta
Infine, in merito alla qualificazione delle attività professionali dichiarate, il Consiglio di Stato ha adottato una lettura ampia della nozione di servizi di architettura e ingegneria, ritenendo rilevanti anche attività di riprogettazione e rielaborazione progettuale, purché effettivamente riconducibili alle prestazioni richieste dalla lex specialis.

Secondo il Collegio, il disciplinare non richiedeva necessariamente la coincidenza con la progettazione originaria dell’opera, ma faceva riferimento più genericamente a servizi analoghi per caratteristiche tecniche e dimensioni.

In questa prospettiva, assume rilievo l’attività professionale concretamente svolta, e non la sola etichetta formale utilizzata nella documentazione di gara.

 

Soccorso istruttorio e affidabilità dell’operatore: quando l’esclusione non è automatica
L’appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione ed escludendo che le dichiarazioni contestate integrassero automaticamente un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto le esperienze professionali dichiarate erano realmente esistenti e la documentazione successivamente prodotta aveva funzione meramente confermativa di requisiti già posseduti al momento della partecipazione alla gara.

Secondo il Collegio, non emergeva alcuna condotta concretamente diretta a influenzare indebitamente il procedimento di gara, né risultava configurabile quel dolo specifico richiesto dall’art. 98, comma 3, lett. b), per attribuire rilievo espulsivo alle inesattezze dichiarative contestate.

La sentenza conferma quindi il superamento di automatismi espulsivi fondati su mere irregolarità formali e rafforza una lettura sostanziale del nuovo Codice dei contratti pubblici, nella quale la documentazione integrativa può essere utilizzata per completare la prova di requisiti già esistenti, senza introdurre elementi nuovi e nel rispetto dell’effettiva affidabilità dell’operatore economico.

 

 

 

FONTI   “LavoriPubblici.it”

 

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