Palazzo Spada introduce il concetto di «equo ribasso» nelle gare per servizi di ingegneria e architettura sposando la formula proposta con il Dlgs 209/2024
Nonostante le perplessità sollevate nel parere inviato al Governo, la prima sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato dopo l’approvazione del Correttivo appalti promuove la soluzione sull’equo compenso trovata con il Dlgs 209/2024, in vigore dal 31 dicembre.
Bocciando una pronuncia del Tar Veneto, che, facendo molto discutere, aveva interpretato l’applicazione della legge 49/2023 agli appalti limitando la possibilità del ribasso solo a spese e accessori, il Consiglio di Stato per prima cosa ribadisce le criticità legate alla possibilità di applicare tout court l’equo compenso ai contratti pubblici e subito dopo dà il suo imprimatur alla soluzione di compromesso trovata con il Correttivo appalti.
Con la sentenza n. 594/2025, pubblicata il 27 gennaio, Palazzo Spada mostra innanzitutto di non apprezzare la ricostruzione effettuata dal Tar Veneto sull’applicazione della legge 49/2023 negli appalti pubblici. Il motivo, per i giudici del Consiglio di Stato, è presto detto. L’obiettivo per cui è stato ripescato l’equo compenso, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, è offrire un’arma di difesa ai professionisti palesemente svantaggiati da strumenti come le convenzioni nei rapporti con i grandi clienti come banche e assicurazioni. La sentenza lo dice chiaramente quando ricorda che la cosiddetta «ratio» della legge 49 è «la «tutela del professionista intellettuale quale contraente debole nell’ambito di rapporti negoziali squilibrati, puntualmente perimetrati e individuati dal legislatore nello “svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro».
Accanto a questo motivo il Consiglio di Stato ribadisce tutte le criticità che si avrebbero a reintrodurre una sorta di minimo tariffario di fronte alla «ratio proconcorrenziale che permea la contrattualistica pubblica, relegando il confronto competitivo ad uno spazio sostanzialmente virtuale sulle voci per spese e oneri accessori», che, nel caso di specie, ammontavano solo al 14% del valore di ciascun lotto in gara.
Per i giudici però non c’è neppure una netta contrapposizione netta tra legge 49 e codice degli appalti. Anzi i dubbi sulla «possibile antinomia» vengono superati con il passaggio dalla formula dell’equo compenso a quella dell’«equo ribasso». Nella sentenza si spiega infatti che «la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata più perspicuamente in termini di equo ribasso». Una sorta di compromesso, sembra di intuire, tra la necessità di garantire un corrispettivo equo ai professionisti e un certo livello di concorrenza nelle gare.
Proprio l’idea alla base della novità introdotta con il Correttivo appalti che, non a caso, ora il Consiglio di Stato promuove.
Come si sa, per gli interventi di importo superiori alle soglie Ue, il Dlgs 209/2024 stabilisce «da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte». Per mitigare ulteriormente l’impatto dei ribassi, viene inoltre previsto che «per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento». «Secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa – ricorda il Consiglio di Stato – , tale soluzione garantirebbe il principio dell’equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, alfine, in ogni caso, di valorizzare nell’affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio».
Una soluzione che per i giudici di Palazzo Spada va proprio «nel senso dell’equa ribassabilità del compenso dei professionisti nell’ambito degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria» proposta nella sentenza.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
