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Gare, illegittimo fissare un limite al ribasso economico

La decisione non rientra nella discrezionalità tecnica della Pa perché, ricorda il Tar Piemonte, contrasta con la disciplina nazionale e comunitaria

 

È illegittima la clausola del disciplinare di gara che impone un limite massimo di ribasso rispetto alla base d’asta. Una diversa soluzione contrasterebbe con i principi di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica sanciti dalla normativa euro-unitaria e nazionale, con effetti distorsivi sull’iter del sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Lo ha stabilito il Tar Piemonte con la sentenza n.1368 del 2025.

 

La sentenza
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un concorrente all’esito di una procedura di gara che prevedeva un «limite inderogabile al ribasso delle proposte economiche». Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della gara sostenendo che la clausola avrebbe «illegittimamente compresso la concorrenza». Mentre la difesa dell’ amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della «discrezionalità tecnica» della stazione appaltante. Tesi che il Tar ha respinto alla luce dell’ orientamento per il quale clausole di fatta inseriscono «un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare una proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2912 del 2016). Da qui la sentenza in narrativa («La limitazione introdotta con l’avversata clausola della lex specialis non può trovare giustificazione neppure nell’esigenza di garantire la sostenibilità dell’offerta, atteso che tale finalità deve essere perseguita attraverso l’articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che prevede l’esclusione dalla gara delle offerte risultate anormalmente basse») con cui i giudici amministrativi piemontesi hanno disposto «l’integrale annullamento della procedura di affidamento» e «l’automatico travolgimento del contratto stipulato con l’illegittimo aggiudicatario».

Il tutto non senza evocare l’orientamento dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo cui:

  • laddove la stazione appaltante stabilisca nella legge di gara «una percentuale massima di ribasso consentita ciò finisce non solo per annullare la concorrenza sull’elemento prezzo, ma anche per anticipare di fatto, ancorché indirettamente, la valutazione in ordine alla congruità dell’offerta nel suo complesso» (Delibera 14 giugno 2022, n. 278);
  • è illegittima la previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo, «poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale ovvero quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è quello di ottenere da ogni singolo concorrente un’offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali organizzative e imprenditoriali» (Delibera 27 giugno 2018, n. 610).

 

 

 

FONTI         Pietro Verna       “Enti Locali & Edilizia”

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