Il principio di autoresponsabilità impone alle imprese che partecipano ad una gara di misurare le tempistiche di esecuzione delle proprie attività
L’effettuazione di un tentativo di invio telematico della domanda a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle offerte non rispetta i doveri di diligenza gravante sull’impresa partecipante alla gara, in quanto la sua compilazione in limine temporis espone il soggetto partecipante al rischio di non poter gestire eventuali problematiche legate alla gestione del software. Il principio di autoresponsabilità impone alle imprese che partecipano ad una gara di misurare le tempistiche di esecuzione delle proprie attività mettendosi in condizione di fronteggiare eventuali ritardi o problematiche tecniche. Questo è quanto enunciato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 6204/2026.
Il fatto
E’ stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di forniture e gestione del software, all’esito della quale un concorrente ha chiesto alla stazione appaltante una proroga della scadenza delle offerte, perché non era riuscito a presentare l’offerta entro il termine previsto dal bando di gara a causa di problematiche tecniche connesse alla linea elettrica e alla firma digitale.
La stazione appaltante respingeva la sua richiesta riscontrando l’avvenuta scadenza del termine perentorio e che la piattaforma utilizzata non aveva manifestato problemi o malfunzionamenti. L’operatore economico presentava ricorso al TAR che, però, lo respingeva in quanto l’istante non aveva fornito prova delle problematiche e tecniche riscontrate nell’utilizzo della piattaforma e-procurement durante il deposito dell’offerta la stessa aveva fatto riferimento a circostanze a sé imputabili in contrasto con quanto esplicitamente previsto dalla lex specialis. Il ricorrente impugnava la sentenza in appello.
La decisione
Secondo un orientamento della giurisprudenza, fondato sul principio di autoresponsabilità, le imprese che partecipano ad una gara hanno l’onere di calibrare le tempistiche di esecuzione delle proprie attività mettendosi in condizione di fronteggiare eventuali ritardi o problematiche tecniche. Il concorrente, quindi, ha l’onere di organizzare il deposito dei documenti in modo tale da essere in condizione di fronteggiare eventuali rallentamenti del sistema.
L’effettuazione di un tentativo di invio telematico della domanda a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle offerte non rispetta i doveri di diligenza gravante sull’impresa partecipante alla gara, in quanto la compilazione in limine temporis della domanda espone il soggetto partecipante al rischio di non poter gestire eventuali problematiche legate alla gestione del software, e per potersela cavare sarà tenuto a fornire prova , ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., delle cause di forza maggiore che non hanno consentito l’invio della domanda nei termini (Cons. Stato, Sez. III, n. 9325/2023; Sez. V, n. 6281/2025; id., n. 8947/2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 448/2022). Inoltre, secondo il Collegio il meccanismo di proroga e sospensione del termine di presentazione telematica dell’offerta opera soltanto se ricorra il comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme che risulti imputabile alle stazioni appaltanti o vi sia incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta ((Cons. Stato, Sez. V, n. 6605/2021). La partecipazione telematica ad una procedura di gara attribuisce agli operatori economici dei grandi vantaggi vantaggi logistici e organizzativi e il concorrente è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload che dipendono sia dalla performance dell’infrastruttura, dal lato utente e della stazione appaltante, sia da variabili fisiche o di traffico.
Pertanto, secondo i giudici, l’operatore economico deve tener conto, a titolo esemplificativo, delle seguenti variabili: 1) la sua esperienza ed abilità informatica; 2) la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload; 3) la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali; 4) il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico. Trattasi di variabili che il partecipante ad una gara deve tener presente “preventivare e dominare” e non può pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su un’efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni o lo stato contingente delle variabili sopra elencate a titolo esemplificativo (Cons. Stato, Sez. III, n. 7352/2020; Cons. Stato, sez. I, n. 220/2020; sez. III, n. 3329/2014; sez. V, n. 6416/2014; Cons. Stato, Sez. IV, n. 448/2022). Variabili di cui, nel caso in esame, l’operatore economico poco avveduto non ha tenuto conto.
I giudici di Palazzo Spada condividono, altresì, le statuizioni del giudice di prime cure in relazione all’assenza di legittimazione ed interesse ad impugnare l’aggiudicazione di una procedura di gara alla quale il ricorrente non ha mai partecipato per effetto della propria condotta poco diligente ed avveduta, e non certo perché la partecipazione le sia stata illegittimamente impedita. Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici la legittimazione al ricorso è correlata a una situazione differenziata, come risultato della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione, salvi i casi in cui il ricorrente contesti in radice la scelta della stazione appaltante di indire la procedura.
La mancata partecipazione alla gara, ostativa dell’ammissibilità del ricorso, è del tutto equiparabile alla situazione di chi ne sia stato legittimamente escluso o non abbia impugnato la propria esclusione, salvo che l’operatore non abbia presentato l’offerta a causa della presenza nei documenti di gara di talune specifiche che non avrebbe potuto rispettare o di alcuni requisiti che non avrebbe avuto la possibilità di ottenere (Corte Giust. Ue, VI, 19 giugno 2003, n. 249; dell’Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4).
Pertanto la censura non può essere accolta.
La sentenza del Consiglio di Stato
FONTI Silvana Siddi “Edilizia & Territorio”
