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Maggiorazione BIM del 10% anche per direzione lavori e CSE: il parere ANAC

La maggiorazione dei compensi prevista dall’Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 non riguarda soltanto la progettazione. L’ANAC chiarisce quando deve essere riconosciuta anche per i servizi tecnici della fase esecutiva.

 

La maggiorazione del 10% prevista per l’utilizzo del BIM deve essere riconosciuta soltanto ai professionisti incaricati della progettazione oppure spetta anche al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione? La collocazione della disposizione nell’Allegato I.13 al Codice dei contratti pubblici, dedicato alla determinazione dei parametri per la progettazione, può giustificare una limitazione dell’incremento? E cosa accade quando i servizi tecnici della fase esecutiva vengono affidati separatamente dalla progettazione?

Il dubbio nasce da una possibile lettura restrittiva dell’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la maggiorazione dei corrispettivi per l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e che, per la sua collocazione sistematica, potrebbe sembrare riferito esclusivamente alle prestazioni progettuali, nonostante il Codice consideri il BIM un sistema di gestione delle informazioni destinato ad accompagnare l’opera anche nelle successive fasi di realizzazione e controllo.

Su questo rapporto tra disciplina dei compensi e gestione informativa digitale è intervenuta l’ANAC  con il parere di funzione consultiva n. 37 del 14 ottobre 2026, precisando che la maggiorazione del 10% non può essere circoscritta alle sole attività di progettazione, ma deve essere riconosciuta anche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.

 

Maggiorazione BIM per direzione lavori e CSE: il dubbio sui compensi
Il parere trae origine dalla richiesta di un’amministrazione sanitaria impegnata nella realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero, per il quale era in corso una procedura di appalto integrato con utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Dovendo procedere all’affidamento mediante procedura aperta dei servizi di direzione lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), l’amministrazione ha chiesto all’ANAC se nella determinazione dei relativi corrispettivi dovesse applicare la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.13.

Il dubbio era legato soprattutto alla formulazione dell’Allegato, che disciplina la determinazione dei parametri per la progettazione e avrebbe potuto suggerire un’applicazione dell’incremento limitata alle sole attività progettuali, rendendo necessario verificare se tale riferimento fosse sufficiente a escludere le prestazioni professionali della fase esecutiva oppure se, attraverso il coordinamento con le disposizioni sulla gestione informativa digitale e con le indicazioni del Bando tipo ANAC n. 2/2026, la maggiorazione dovesse essere riconosciuta anche a queste ultime.

 

Obbligo BIM negli appalti pubblici: soglie e applicazione nella fase esecutiva
L’ art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamato dall’ANAC nella ricostruzione del quadro normativo della gestione informativa digitale delle costruzioni, prevede dal 1° gennaio 2025 l’adozione obbligatoria del BIM per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro.

Per gli interventi sugli edifici di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, la disposizione richiama invece la soglia prevista dall’art. 14, comma 1, lettera a), del Codice, mentre restano esclusi dall’obbligo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che riguardino opere precedentemente realizzate mediante l’adozione dei medesimi metodi e strumenti.

Il comma 2 dell’art. 43 consente inoltre alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di ricorrere alla gestione informativa digitale anche al di fuori dei casi obbligatori, nel rispetto delle condizioni previste dall’  Allegato I.9, che ne disciplina l’utilizzo nei procedimenti tecnico-amministrativi relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, estendendolo alla manutenzione, alla gestione e alla dismissione dell’opera.

La disciplina del BIM, dunque, non si esaurisce nella progettazione, come conferma l’art. 1, comma 11, dell’Allegato I.9, secondo cui il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti possono essere svolti mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, prevedendo anche la possibilità di nominare un coordinatore dei flussi informativi all’interno dell’ufficio di direzione lavori, qualora il direttore dei lavori non disponga delle competenze necessarie.

A queste disposizioni si aggiungono l’  art. 114 del Codice e l’ Allegato II.14, che richiamano l’impiego della gestione informativa digitale nelle attività di direzione lavori, confermando come gli adempimenti digitali possano accompagnare anche la fase esecutiva dell’appalto e interessare prestazioni professionali diverse dalla progettazione, delle quali si deve tenere conto nella determinazione dei relativi corrispettivi.

 

Allegato I.13: a quali servizi si applica la maggiorazione BIM del 10%
L’art. 41, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023 rinvia all’ Allegato I.13 per la determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura, comprendendo un insieme di prestazioni più ampio rispetto alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva.

Tra le attività richiamate dalla disposizione figurano infatti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la direzione dell’esecuzione, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, il collaudo e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, che rientrano quindi nel sistema di determinazione dei corrispettivi professionali previsto dal Codice.

L’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.13 stabilisce che, per gli appalti nei quali è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, deve essere applicato un incremento del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari, prima della determinazione delle spese e degli oneri accessori, precisando espressamente che “Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento”.

Sebbene l’Allegato I.13 sia intitolato alla determinazione dei parametri per la progettazione, il riferimento a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento non consente di circoscrivere la maggiorazione alle sole attività progettuali, introducendo una limitazione che non troverebbe corrispondenza neppure nell’art. 41, comma 15, del Codice, che comprende anche le prestazioni professionali relative alla fase esecutiva.

Le due disposizioni devono quindi essere lette congiuntamente, considerando che il sistema di determinazione dei corrispettivi comprende anche le prestazioni professionali della fase esecutiva e che la maggiorazione deve essere riconosciuta ai servizi di architettura e ingegneria individuati dall’Allegato I.13 e compresi nell’affidamento, quando ricorrono le condizioni previste per l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

 

Maggiorazione BIM obbligatoria e volontaria: le indicazioni del Bando tipo ANAC
L’ANAC ha richiamato anche le indicazioni contenute nel  Bando tipo n. 2/2026, relativo alle procedure aperte per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie europee, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il documento prevede che l’importo a base di gara sia determinato secondo l’Allegato I.13, che richiama il D.M. 17 giugno 2016, e precisa che la maggiorazione BIM deve essere applicata alle prestazioni riconducibili ai servizi di architettura e ingegneria comprese nell’affidamento, inclusi gli elaborati specialistici che costituiscono parte integrante della progettazione, mentre restano escluse le eventuali prestazioni ulteriori che, pur previste nel disciplinare, non sono riconducibili a tali servizi.

Il Bando tipo affronta anche l’ipotesi in cui l’utilizzo del BIM non sia imposto direttamente dalla legge, ma venga richiesto dalla documentazione di gara, richiamando la nota di lettura n. 5 dell’Allegato I.13, modificata dal D.Lgs. n. 209/2024, che fa riferimento agli appalti per i quali si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Nella relazione illustrativa, l’Autorità collega questa estensione agli oneri che l’utilizzo degli strumenti digitali comporta per l’affidatario, osservando come il riconoscimento della maggiorazione sia coerente con il divieto di prestazioni professionali gratuite e con la volontà del legislatore di incentivare la digitalizzazione, anche quando l’adozione del BIM deriva da una scelta della stazione appaltante anziché da uno specifico obbligo normativo.

La distinzione tra BIM obbligatorio e BIM premiale trova giustificazione nella diversa natura degli adempimenti richiesti all’operatore economico, poiché, mentre nel primo caso la maggiorazione remunera gli ulteriori obblighi professionali imposti dalla documentazione di gara, nel secondo l’utilizzo degli strumenti digitali rimane una facoltà del concorrente, alla quale è collegata l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo senza che ne derivi automaticamente il medesimo incremento.

La distinzione, coerente con gli orientamenti dell’ANAC sulla disciplina del BIM, completa l’inquadramento normativo del parere n. 37/2026, che riguarda specificamente i servizi tecnici della fase esecutiva di un appalto per il quale era richiesto l’utilizzo della gestione informativa digitale.

 

Direzione lavori e CSE: perché la maggiorazione è dovuta
L’ANAC ha concluso che l’incremento del 10% previsto dall’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.13 deve trovare applicazione a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento riconducibili alla disciplina considerata, senza poter essere limitato alle attività di progettazione per il solo fatto che la disposizione è contenuta in un Allegato dedicato alla determinazione dei parametri progettuali.

Poiché la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rientrano tra i servizi di architettura e ingegneria richiamati dall’art. 41, comma 15, del Codice, la maggiorazione deve essere riconosciuta anche per tali prestazioni quando l’appalto cui si riferiscono richiede l’utilizzo del BIM ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023, senza che la loro collocazione nella fase esecutiva possa giustificare un diverso trattamento rispetto alle attività progettuali.

La conclusione vale anche quando direzione lavori e coordinamento della sicurezza vengono affidati separatamente dalla progettazione, come nella fattispecie sottoposta all’Autorità, purché ricorrano le condizioni individuate nel parere, tenendo presente che l’incremento riguarda la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e non costituisce un compenso aggiuntivo autonomo, indipendente dalle prestazioni professionali affidate.

 

Compensi BIM: calcolo e indicazioni per le stazioni appaltanti
Nella determinazione degli importi a base di gara dei servizi tecnici collegati a opere realizzate mediante gestione informativa digitale, le stazioni appaltanti devono verificare le prescrizioni relative al BIM contenute nella documentazione di gara, distinguendo i casi nei quali l’utilizzo degli strumenti digitali è obbligatorio per legge da quelli nei quali viene richiesto dall’amministrazione pur in assenza di uno specifico obbligo legislativo.

Una volta individuate le prestazioni riconducibili ai servizi di architettura e ingegneria, i relativi corrispettivi devono essere determinati secondo l’Allegato I.13, senza escludere la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per il solo fatto che sono attività successive alla progettazione, ma verificando che siano rispettate le condizioni previste per il riconoscimento della maggiorazione.

Quanto al calcolo, l’incremento del 10% deve essere applicato al complessivo degli onorari prima della determinazione delle spese e degli oneri accessori, che devono essere calcolati tenendo conto anche della maggiorazione, mentre per le eventuali prestazioni ulteriori non riconducibili ai servizi di architettura e ingegneria si applicano gli specifici criteri di determinazione del corrispettivo richiamati nel Bando tipo.

Nella predisposizione degli affidamenti dei servizi tecnici, le stazioni appaltanti dovranno quindi verificare le prestazioni interessate dall’utilizzo della gestione informativa digitale e applicare la maggiorazione secondo le modalità previste dall’Allegato I.13, senza escludere direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il solo fatto che tali incarichi riguardano la fase esecutiva dell’opera.

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

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