Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Manodopera, non viola i minimi salariali l’offerta che si discosta dalle tabelle ministeriali

Consiglio di Stato: il disallineamento può trovare compensazione in altre voci quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa

 

Il concetto di minimo salariale dev’essere distinto da quello relativo al costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, il quale assume una funzione meramente “indicativa” e non un parametro assoluto e inderogabile, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti. Non può pertanto costituire una violazione dei minimi salariali il disallineamento tra costo della manodopera indicato nell’offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali i quali possono trovare compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci, quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa. Questo è quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 9566/2025.

 

Il fatto
È stata indetta una procedura aperta, suddivisa in lotti per l’affidamento di un servizio all’esito della quale un partecipante ha contestato al Tar la mancata esclusione dell’aggiudicataria che aveva indicato un costo per la manodopera notevolmente inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante. Per il ricorrente l’impresa selezionata in gara avrebbe fatto riferimento a valori tabellari non aggiornati e anteriori, non solo alle tabelle ministeriali vigenti, ma anche al rinnovo del Ccnl di riferimento. Avverso la sentenza che rigetta il ricorso, l’operatore economico ricorre in appello.

 

La decisione
Anche per il Consiglio di Stato il ricorso non può essere accolto. I giudici ricordano che l’art. 108, comma 9, del Dlgs n. 36/2023 dispone che l’operatore economico, salvo i casi di forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale, è tenuto a indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali e, nel caso di specie, secondo i giudici, l’aggiudicatario ha indicato espressamente tali costi, seppur in modo inferiore, a quelli stabiliti dalla stazione appaltante. Così pure l’aggiudicataria non può essere esclusa per anomalia ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 in quanto l’offerta dev’essere, dunque, esclusa, per anomalia, solo laddove il costo del personale risulti inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali . Ma nella specie, non risulta provato che l’offerta dell’aggiudicataria violasse i detti minimi retributivi. Secondo la consolidata giurisprudenza il concetto di minimo salariale va tenuto distinto da quello relativo al costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, poiché assume una funzione meramente «indicativa» e non un parametro assoluto e inderogabile, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (Cons. Stato, Sez. V, 15/4/2024, 3407; 18/2/2019, n. 1099; 6/2/2017, n. 501).

Al riguardo si può affermare che se gli oneri economici fossero un elemento rigido, fissato in maniera vincolante dalla stazione appaltante, non sarebbe necessaria la loro indicazione nell’offerta così pure se i costi della manodopera fossero interamente predeterminati dalla stazione appaltante, non sarebbe chiaro quale prova potrebbe desumersi dalla piú efficiente organizzazione aziendale dimostrata dall’operatore economico.

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News