Una circolare dei Vigili del Fuoco semplifica notevolmente la procedura per ottenere la qualifica prevista dal Dm Controlli consentendo ai tecnici di attestare le proprie esperienze lavorative. Verifiche a carico dei Vigili
I tecnici manutentori antincendio, che intendono accedere all’esame di qualificazione semplificato, possono autocertificare le esperienze svolte presso le imprese. L’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa, che serve al tecnico per dimostrare di aver lavorato su determinati presidi antincendio per almeno tre anni, può essere, infatti, sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, saranno poi gli uffici dei Vigili del Fuoco ad effettuare controlli sulla loro veridicità, anche a campione «in misura proporzionale al rischio e nei casi di ragionevole dubbio».
Lo chiarisce la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica con la circolare n.22572/2026 del 15 ottobre. «La dichiarazione sostitutiva – viene precisato nel documento – deve contenere gli elementi necessari a individuare l’attività svolta e a consentire la verifica dei requisiti, con riferimento allo specifico presidio oggetto d’esame e l’indicazione dei periodi lavorativi svolti entro il 25 settembre 2022 utili a comprovare la maturazione del triennio per lo specifico presidio oggetto di esame».
La circolare fa riferimento alla possibilità per i tecnici manutentori che al 25 settembre 2022 (data di entrata in vigore del Dm “Controlli”) avevano maturato almeno tre anni di esperienza nell’ambito della manutenzione e del controllo periodico di uno o più presidi, di accedere all’esame semplificato (consistente nella prova orale e pratica e nella valutazione del curriculum) per la valutazione dei requisiti, al fine di ottenere la qualifica ormai obbligatoria per effettuare controlli e manutenzione ordinaria su impianti, attrezzature e altre misure antincendio.
Va ricordato, infatti, che dallo scorso 25 settembre è andato in vigore l’obbligo, previsto dal cosiddetto decreto “Controlli” (Dm 1° settembre 2021), di qualificazione dei tecnici antincendio. L’entrata in vigore è accompagnata da un periodo transitorio che consente ai tecnici, che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti, di continuare – entro e non oltre il 31 marzo 2027 – a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sui presidi antincendio fino a che non avranno concluso positivamente l’esame per ottenere la “patente” di tecnico antincendio.
FONTI Mariagrazia Barletta “Edilizia & Territorio”
