Il TAR Lazio chiarisce il rapporto tra sospensione cautelare della patente a crediti, qualificazione SOA almeno in classifica III ed esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, distinguendo i diversi presupposti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008
L’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 concentra nella stessa disposizione regole diverse, disciplinando l’obbligo della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, prevedendo la sospensione cautelare in presenza di determinati infortuni, stabilendo le sanzioni per chi lavora senza patente o con un punteggio inferiore alla soglia minima ed esonerando dall’obbligo le imprese in possesso di attestazione SOA almeno in classifica III.
La sospensione della patente a crediti comporta automaticamente l’interdizione dai lavori pubblici? E cosa accade quando l’impresa interessata possiede un’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III?
Le difficoltà applicative emergono quando, come nel caso esaminato dal TAR, alla sospensione della patente si accompagna il possesso di una SOA ancora valida.
Il TAR Lazio, Roma, sez. III, con la sentenza 24 luglio 2026, n. 13587, ha affrontato il caso di un’impresa alla quale, dopo la sospensione della patente a crediti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha applicato per sei mesi anche l’interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici, nonostante fosse in possesso di attestazione SOA in classifica III.
Patente a crediti sospesa: il TAR sull’interdizione dai lavori pubblici
La vicenda ha avuto origine da un infortunio mortale verificatosi in cantiere, a seguito del quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto la sospensione della patente a crediti dell’impresa per la durata di un anno.
La società, attiva nel settore della manutenzione e realizzazione di impianti, disponeva anche di un’attestazione SOA per la categoria OG11, classifica III, ancora in corso di validità ed era affidataria di contratti pubblici.
Dopo il provvedimento dell’Ispettorato, il MIT ha disposto l’interdizione dai lavori pubblici per sei mesi, facendo decorrere la misura dalla data di accertamento della violazione e ritenendo, quindi, che la sospensione della patente fosse sufficiente a determinare anche l’applicazione della misura prevista dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.
L’impresa ha contestato questa ricostruzione sostenendo che il possesso della SOA in classifica III la esonerasse dall’obbligo della patente e che la sospensione del titolo non avesse determinato il suo allontanamento dal cantiere. Ha inoltre censurato il difetto di istruttoria, rilevando che l’amministrazione aveva applicato l’interdizione senza considerare la permanenza della qualificazione SOA e, quindi, la sua effettiva possibilità di continuare a operare.
Interdizione dai lavori pubblici: quando si applica l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008
L’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’ art. 29 del D.L. n. 19/2024, consente di operare nei cantieri con una patente dotata di almeno 15 crediti e attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il potere di sospenderla in via cautelare, fino a dodici mesi, quando nei cantieri si verificano infortuni dai quali deriva la morte del lavoratore oppure un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
Il comma 11 disciplina l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici e la collega ai casi in cui l’impresa operi senza patente oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti, prevedendo in entrambe le ipotesi anche le ulteriori sanzioni stabilite dalla disposizione.
Secondo il TAR, questa formulazione non consente di estendere l’interdizione anche alla sospensione cautelare, perché il legislatore ha individuato espressamente le situazioni dalle quali deriva l’esclusione e tra queste non figura il provvedimento previsto dal comma 8.
La sospensione incide temporaneamente sull’efficacia della patente, ma non coincide né con la mancanza del titolo né con la riduzione del punteggio al di sotto della soglia minima e non può quindi produrre automaticamente una conseguenza che il comma 11 collega ad altri presupposti.
SOA in classifica III e patente a crediti: perché l’impresa può continuare a operare
L’impresa possedeva anche un’attestazione SOA in classifica III ed è su questo elemento che si è concentrata una parte della motivazione.
L’art. 27, comma 15, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che non sono tenute al possesso della patente le imprese dotate di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
Finché l’attestazione SOA rimane valida, le vicende relative alla patente non incidono sulla possibilità dell’impresa di operare nei cantieri, perché la qualificazione costituisce un titolo autonomo.
La sospensione cautelare priva temporaneamente di efficacia la patente, ma, secondo il TAR, non incide sulla possibilità di operare in cantiere quando l’impresa continua a disporre di una SOA almeno in classifica III, che l’art. 27 considera sufficiente per esonerarla dall’obbligo della patente.
Sospensione della patente e sospensione dell’attività non sono la stessa cosa
Dagli atti non risultava che l’impresa fosse stata destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nel caso esaminato, il TAR ha rilevato che un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 avrebbe costituito il presupposto necessario e sufficiente per l’interdizione, ma dagli atti non risultava che fosse stato adottato.
L’art. 14 disciplina infatti una diversa sospensione, durante la quale è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e che viene comunicata al Ministero ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo.
Interdizione e qualificazione SOA: il difetto di istruttoria contestato al MIT
Prima di adottare l’interdizione, il MIT aveva chiesto all’Ispettorato una conferma circa l’avvenuto allontanamento dell’impresa dal cantiere, ritenendo sufficiente un riscontro fondato sulla regola generale secondo cui la sospensione della patente impedirebbe di continuare a operare.
Non era stata però considerata la presenza di una SOA in classifica III ancora valida, che consentiva all’impresa di continuare a lavorare nei cantieri anche dopo la sospensione della patente.
Il TAR ha quindi ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e ha annullato il provvedimento interdittivo.
Quando la sospensione della patente non basta per escludere l’impresa
Dalla sentenza emerge che l’interdizione prevista dall’art. 27, comma 11, riguarda chi opera senza patente oppure con meno di 15 crediti, mentre la sospensione cautelare disciplinata dal comma 8 non è prevista come autonoma causa di esclusione dai lavori pubblici.
Per le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, inoltre, il comma 15 prevede un’esenzione dall’obbligo della patente e, finché la qualificazione resta valida, la sospensione di quest’ultima non impedisce di continuare a operare nei cantieri.
Prima di applicare una misura interdittiva, l’amministrazione deve quindi verificare se la patente sia stata sospesa, se esista una qualificazione SOA ancora efficace e se siano intervenuti altri provvedimenti capaci di incidere autonomamente sulla prosecuzione dei lavori, tra cui la sospensione dell’attività prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
FAQ su patente a crediti, SOA e interdizione
La sospensione della patente a crediti comporta automaticamente l’interdizione dai lavori pubblici?
No. Secondo il TAR Lazio, l’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 collega l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici ai casi in cui l’impresa operi senza patente oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti. La sola sospensione cautelare della patente non è indicata dalla norma come autonomo presupposto dell’interdizione.
Un’impresa con SOA in classifica III deve avere la patente a crediti?
No. L’art. 27, comma 15, del D.Lgs. n. 81/2008 esonera dall’obbligo della patente le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
La sospensione della patente impedisce sempre di continuare a lavorare in cantiere?
Non necessariamente. Nel caso esaminato dal TAR Lazio, l’impresa disponeva di una SOA in classifica III ancora valida e, proprio per questo, la sospensione della patente non aveva determinato l’impossibilità di continuare a operare in cantiere.
Qual è la differenza tra sospensione della patente e sospensione dell’attività?
La sospensione cautelare della patente è disciplinata dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, mentre la sospensione dell’attività è prevista dall’art. 14. Si tratta di provvedimenti distinti, con presupposti ed effetti diversi; nel caso deciso dal TAR Lazio non risultava adottata una sospensione dell’attività ex art. 14.
FONTI “LavoriPubblici.it”
