Il proprietario deve usare gli indennizzi per il ripristino dei beni danneggiati. Da verificare la compatibilità con il regime dei rischi per i beni nel leasing
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025 della legge 27 maggio 2025, n. 78 – che ha convertito con modifiche il Dl 31 marzo 2025, n. 39 – la disciplina dell’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali da eventi naturali, imposto dalla legge 213/2023 a tutte le imprese iscritte, a qualsiasi titolo, nel relativo registro, sembra essersi finalmente completata. La legge di conversione non si è limitata a confermare, nella sostanza, i termini di operatività dei nuovi obblighi (rispettivamente 31 marzo 2025 per le grandi imprese, 1 ottobre 2025 per le medie e 1 gennaio 2026 per tutte le altre), ma è intervenuta su altri, non trascurabili, aspetti sostanziali.
Ne è scaturito un impianto normativo che, nonostante la sua lunga gestazione, appare complesso perché integrato da fonti di rango diverso non sempre chiare né facili da coordinarsi. Il che continua a porre svariati dubbi interpretativi che le “faq” pubblicate dal Mimit sul suo sito istituzionale hanno soltanto in parte risolto. Così, quanto all’identificazione dei soggetti tenuti ad assicurarsi, il Ministero ha sostenuto che l’obbligo di stipulare la polizza discenda – tout court – dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, senza far cenno al fatto che la norma primaria si rivolge sempre a vere e proprie “imprese”: l’esigenza di allargare il più possibile la platea degli assicurati autorizza dunque a ritenere, ad esempio, che le Sta e le Stp debbano assicurarsi per il sol fatto di essere iscritte a una sezione speciale del Registro; e ciò anche se la loro vocazione imprenditoriale, in senso proprio e prevalente, sia in molti casi quanto meno discutibile.
Una novità rilevante introdotta dalla legge 78/2025 ha riguardato gli eventuali limiti di copertura (scoperto e franchigia) che l’articolo 1, comma 104, della legge 213 aveva originariamente e indistintamente limitato a un massimo del 15% del danno, sul presupposto implicito che lo scopo di protezione dai danni catastrofali delle imprese non ammettesse una più ampia “autoritenzione” del rischio. In deroga a tale indicazione – e sulla scorta di quanto già in parte stabilito dal Dm n. 18 del 30 gennaio 2025 – è stato ora stabilito che tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), del Dm 18/2025 e neppure alle società controllate e collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, che abbiano stipulato un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo e che, alla data di chiusura del bilancio, possiedano congiuntamente determinati minimi requisiti dimensionali.
Tale novità è stata a volte intesa come il riconoscimento di un diritto, se non di un obbligo, per le grande imprese di stipulare polizze globali senza scoperti né franchigie (per soddisfare l’esigenza di assicurare coperture più ampie a soggetti esposti a rischi di entità potenzialmente maggiore). A nostro parere invece la norma va letta in termini capovolti – e questo la dice lunga sulle sue complessità interpretative – e favorisce un maggior ricorso all’autoassicurazione da parte delle imprese o dei gruppi più grandi, che potranno assicurarsi senza dover rispettare il limite del 15% (sul presupposto tanto della loro capacità di sostenere in proprio una buona parte del rischio quanto delle possibili difficoltà del mercato assicurativo di assumere interamente in copertura patrimoni aziendali di straordinaria importanza).
Tra le altre novità, la legge n. 78 fa anche un robusto passo avanti per la delicata questione relativa alla copertura obbligatoria di beni aziendali di proprietà di terzi, modificando l’articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155 e prevedendo espressamente che la polizza possa essere stipulata dall’imprenditore per conto del proprietario del bene, che avrà diritto a percepire l’indennizzo in conformità a quanto previsto dall’articolo 1891 del Codice civile. Ma la vera novità sta nella particolare tutela accordata anche al conduttore/imprenditore, la cui continuità aziendale rimane uno degli obiettivi di fondo del nuovo obbligo assicurativo. Per tale ragione è stato previsto un vincolo di destinazione dell’indennizzo, che il proprietario dovrà utilizzare «per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità».
Ove non lo voglia fare (la norma parla di inadempimento e non di impossibilità…) il conduttore avrà diritto di ottenere dal proprietario a una somma «corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario». A garanzia di tale diritto, e del recupero del premio in caso di indennizzo, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’articolo 1891. Si tratta di una disciplina che vuol salvare capra e cavoli, senza trasformare la polizza (che rimane di indennizzo per la perdita/danneggiamento del bene) in una garanzia del danno da fermo attività (dal momento che il relativo indennizzo potrà essere richiesto al proprietario e non alla compagnia). Questa nuova e atipica disciplina sarà poi da coordinare con gli strumenti tipizzati dal Codice civile a favore del locatario che potranno risultare, a seconda dei casi, più tutelanti per la sua posizione (in ipotesi di perimento parziale del bene) o più restrittivi (in caso di perimento totale del bene). Senza contare i problemi di compatibilità di tale disciplina con il regime dei rischi di perimento o danneggiamento dei beni nel leasing.
FONTI Maurizio Hazan e Rossella Portaro “Enti Locali & Edilizia”
