Il Tar Sicilia ribadisce che questo tipo di clausole non può comportare l’esclusione del concorrente né lo stralcio di parti della proposta
I giudici siciliani, con sentenza del Tar per la Sicilia, sez. II, n. 214/2026, confermano quanto già affermato dal Tar per la Puglia, sez. i, n. 1088/2025 (il cui articolo è stato pubblicato in questo giornale in data 23.10.2025): il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta non può comportare l’automatica sanzione dello stralcio di parti essenziali dell’offerta. Non esiste alcuna norma, sia nei contratti pubblici che nella legislazione vigente, che prescrive un limite dimensionale nella presentazione dell’offerta. Tale previsione, oltre che ad aggravare il procedimento, si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, del principio di buon andamento e imparzialità nonché con il principio di risultato.
Il fatto
È stata indetta una procedura di gara per un appalto integrato finanziato con fondi Pnrr all’esito della quale un operatore economico impugnava l’aggiudicazione lamentando l’illegittima attribuzione del punteggio pari a zero. La Commissione aveva motivato tale azzeramento rilevando che le informazioni relative ai sub criteri erano contenute in quattro dichiarazioni separate, allegate alla «Relazione unica» per un totale di otto pagine, in violazione del disciplinare di gara che prevedeva un limite massimo di 25 pagine per la relazione e la presentazione della stessa in un unico file. Secondo la Commissione, il contenuto eccedente tale limite non poteva essere valutato. Il ricorrente a sostegno della propria domanda eccepiva che nessuna norma primaria consente di sanzionare il superamento dei limiti dimensionali con lo stralcio di parti sostanziali dell’offerta e che tale clausola, se interpretata in senso espulsivo, sarebbe nulla.
La decisione
Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza amministrativa le clausole della lex specialis che impongono limiti dimensionali all’offerta tecnica non possono essere interpretate in senso espulsivo o tale da comportare l’automatica sanzione dello “stralcio” di parti essenziali dell’offerta. Come affermato dal ricorrente nessuna norma di rango primario, sia nel codice dei contratti che altrove, prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica, come pure attribuisce alla stazione appaltante un tale potere. Un eventuale clausola che prevede per la violazione dei limiti dimensionali dell’offerta lo stralcio di una parte dell’offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva in contrasto, non solo con il principio di non aggravamento del procedimento, ma anche con l’interesse dell’Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. Essa sarebbe radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico (Tar Lombardia, Milano, n. 721/2025).
Da più parti si rileva che il limite dimensionale dell’offerta non può avere natura prescrittiva. Non solo con la delibera Anac n. 402 del 26 maggio 21, resa nell’ambito di un parere di precontenzioso, ma anche nella recentissima Relazione illustrativa Anac al bando tipo aggiornato al d.lgs. n. 209/2024, si suggerisce alle stazioni appaltanti di indicare che la relazione tecnica sia contenuta entro un ragionevole e sintetico numero di battute e/o cartelle, al fine di valorizzare un principio di concentrazione, ma tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire certo una causa di esclusione dalla gara.
Secondo il Collegio un tale tipo di clausola si pone in contrasto anche con il principio di risultato: se si privilegiasse l’aspetto meramente formale a scapito della valutazione sostanziale della migliore offerta si vanificherebbe l’interesse pubblico primario a cui la procedura di gara è preordinata. La regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenza di speditezza della procedura e la sua gestione è rimessa alla ragionevolezza della stazione appaltante che comunque non può tradursi in un’irragionevole sanzione espulsiva di fatto. Nel caso di specie, l’amministrazione non ha agito correttamente. Il ricorrente aveva presentato una relazione di 23 pagine, rinviando per i sub criteri a quattro documenti separati, per un totale di otto pagine. Ritenendo che tale modalità violasse sia la regola dell’unicità del file sia il limite dimensionale complessivo, ha deciso di non prendere in considerazione la documentazione attribuendo un punteggio pari a zero. Pertanto il ricorso dev’essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli atti connessi. La stazione appaltante dovrà procedere a una nuova valutazione dell’offerta tecnica e rideterminare la graduatoria finale.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
