Nel parere sul polo sanitario di Lagonegro l’Autorità richiama le stazioni appaltanti: l’attestazione di qualificazione resta condizione necessaria e sufficiente. Confermato l’orientamento già espresso nei mesi scorsi
L’attestazione Soa è l’unico requisito di qualificazione richiesto per partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 20 milioni di euro. Ogni ulteriore richiesta inserita nei documenti di gara, soprattutto se prevista a pena di esclusione, è illegittima perché in contrasto con il Codice dei contratti e perché introduce una indebita restrizione della concorrenza.
Lo ribadisce l’Anac con il parere di precontenzioso n. 13, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, intervenendo su una procedura aperta per i lavori del Polo unico della salute della città di Lagonegro, in Basilicata, del valore di circa 14 milioni di euro. Un importo, dunque, nettamente al di sotto della soglia dei 20 milioni oltre la quale il Codice consente alle stazioni appaltanti di richiedere requisiti aggiuntivi (articolo 84, comma 7) .
Il caso nasce dall’esclusione di un operatore economico a causa di una previsione del disciplinare che, oltre alla Soa, imponeva il possesso di una specifica capacità tecnico-professionale: l’esecuzione, nel decennio precedente, di lavori analoghi per un importo minimo di 10 milioni di euro. Una clausola che l’impresa ha contestato rivolgendosi all’Autorità.
Anac ha dato ragione all’operatore, richiamando in modo puntuale l’articolo 100 del Dlgs. 36/2023, secondo cui, per gli appalti di lavori, il possesso dell’attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate «rappresenta condizione necessaria e sufficiente» per dimostrare i requisiti di partecipazione. Una regola che vale fino alla soglia dei 20 milioni e che non può essere aggirata attraverso richieste ulteriori, anche se motivate dalla complessità dell’intervento o dall’esigenza di garantire l’affidabilità dell’esecutore.
Nel parere viene chiarito che l’attestazione Soa assolve già alla funzione di certificare capacità tecnica, esperienza, dotazione di mezzi e solidità economico-finanziaria dell’impresa, in quanto rilasciata da organismi terzi sulla base di verifiche stringenti. Pretendere requisiti ulteriori significa, di fatto, duplicare controlli già effettuati e restringere ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti.
Solo pochi mesi fa, infatti, l’Autorità aveva già affermato lo stesso principio con un altro parere, di cui abbiamo dato conto, ribadendo che sotto i 20 milioni la qualificazione passa esclusivamente dalla Soa e che non sono ammissibili requisiti ulteriori come fatturati specifici o lavori analoghi.
La Regione Basilicata è quindi chiamata a eliminare dal disciplinare la clausola illegittima e a riammettere l’operatore escluso, salvo esercizio dell’autotutela sull’intera procedura. In caso di mancato adeguamento, la stazione appaltante dovrà motivare la propria scelta entro quindici giorni, con la possibilità per Anac di adire il giudice amministrativo.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
