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Rettifica d’ufficio dell’offerta possibile solo per errori materiali immediatamente riconoscibili

 

Il Tar Veneto spiega i confini entro i quali si può muovere la stazione appaltante al di fuori del soccorso istruttorio

 

L’errore materiale per essere correggibile dovrà essere «ictu oculi riconoscibile» e potrà essere rettificato «in modo inequivocabile» senza ricorrere ad elementi esterni. Non si potrà quindi pretendere alla stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell’offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente portandola ad una sorta di immedesimazione soggettiva, così pure non avrà alcun obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta.

Questo è quanto disposto con sentenza dal Tar per il Veneto, sez. I, n. 255/2025. In particolare, è stata indetta una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di lavori mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, all’esito della quale un operatore economico presentava ricorso al Tar in quanto era stato escluso perchè aveva presentato un’offerta superiore alla base d’asta. Ad avviso del ricorrente l’importo offerto superiore alla base d’asta era dovuto ad un errore materiale evidente e riconoscibile e la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre il soccorso procedimentale.

Le censure della parte ricorrente non possono essere condivise. L’art. 101, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 non consente di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare inesattezze, omissioni e irregolarità che riguardano l’offerta tecnica e economica. Non era neppure applicabile la disciplina del c.d. errore materiale. La sentenza ricorda infatti che la stazione appaltante può correggere gli errori materiali contenuti nell’offerta a condizione che «l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto… l’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque».

La «rettifica d’ufficio dell’offerta» allora è ammessa? La rettifica d’ufficio dell’offerta è un’operazione molto delicata che potrebbe scontrarsi sull’essenziale interesse dei concorrenti all’imparzialità della competizione, pertanto può essere adottata «…solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontà veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente, sub specie di lapsus calami, nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica». Perciò non si potrà pretendere alla stazione appaltante «…uno sforzo di ricostruzione logica dell’offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente.. men che meno se mediato … da una sorta di immedesimazione soggettiva dell’interprete nella prospettiva valutativa dell’operatore economico». Così, l’errore materiale per essere correggibile dovrà essere «ictu oculi riconoscibile» e potrà essere rettificato «in modo inequivocabile» senza ricorrere ad elementi esterni.

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News