Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Riserve negli appalti: il MIT chiarisce quando il registro di contabilità non basta

Con il Quesito n. 4241/2026, il MIT spiega che la riserva deve essere iscritta già sul primo atto idoneo successivo al fatto pregiudizievole e poi reiterata nel registro di contabilità. La mancata contestazione su verbali e ordini di servizio può determinare la decadenza dalla pretesa economica

 

È sufficiente iscrivere una riserva nel registro di contabilità oppure, dopo il d.Lgs. n. 36/2023, l’appaltatore deve contestare già i verbali e gli ordini di servizio sottoscritti durante l’esecuzione? E cosa accade se l’impresa firma gli atti di cantiere senza formulare rilievi, rinviando tutto al momento della contabilizzazione?

Il tema continua a rappresentare uno dei profili più delicati della fase esecutiva degli appalti pubblici. La tardiva iscrizione della riserva comporta infatti la decadenza dalla pretesa economica e, quindi, la perdita definitiva della possibilità di far valere maggiori compensi, danni o contestazioni relative all’andamento dei lavori.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, però, la logica tradizionale fondata quasi esclusivamente sul registro di contabilità è cambiata. Il d.Lgs. n. 36/2023 ha infatti anticipato il momento in cui l’impresa deve manifestare il proprio dissenso, imponendo una contestazione immediata già sul primo atto utile della fase esecutiva.

Su questo assetto interviene il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con   il parere n. 4241 del 21 aprile 2026, che affronta uno dei dubbi più frequenti emersi nella pratica applicativa del nuovo Codice: quando nasce realmente l’obbligo di iscrivere la riserva e quali conseguenze derivano dalla mancata contestazione sugli atti sottoscritti durante il cantiere?

 

Il dubbio interpretativo: il registro di contabilità basta ancora?
Il quesito sottoposto al MIT nasce da una situazione molto frequente nella pratica esecutiva: l’impresa percepisce il danno o il fatto pregiudizievole durante l’esecuzione dei lavori, sottoscrive verbali o ordini di servizio senza formulare contestazioni e iscrive poi la riserva soltanto nel registro di contabilità.

Da qui il dubbio interpretativo: l’iscrizione nel registro è comunque sufficiente oppure la mancata contestazione sui precedenti atti della procedura determina già la decadenza dalla pretesa?

Il problema riguarda soprattutto l’interpretazione dell’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14 al d.Lgs. n. 36/2023, che impone l’iscrizione della riserva sul “primo atto idoneo” successivo al fatto contestato.

Il quesito affronta anche il ruolo di strumenti diversi dagli atti ufficiali della procedura, come:

  • comunicazioni trasmesse via e-mail;
  • note formali dell’impresa;
  • aggiornamenti del cronoprogramma;
  • comunicazioni indirizzate al RUP o alla direzione lavori.

In sostanza, il MIT viene chiamato a chiarire se tali strumenti possano sostituire l’iscrizione sugli atti ufficiali dell’appalto oppure se il nuovo Codice continui a richiedere una formalizzazione della contestazione direttamente nella documentazione della fase esecutiva.

 

Il quadro normativo dopo il d.Lgs. n. 36/2023
Il cuore della disciplina è contenuto nell’art. 7, commi 1 e 2, dell’   Allegato II.14 al d.Lgs. n. 36/2023.

La disposizione stabilisce che la riserva deve essere iscritta tempestivamente sul primo atto idoneo successivo al fatto che ha determinato il pregiudizio o alla disposizione impartita dalla stazione appaltante o dalla direzione lavori. La riserva deve poi essere reiterata nel registro di contabilità, che continua a svolgere una funzione di tracciabilità e consolidamento delle contestazioni formulate dall’appaltatore.

Anche se il nuovo Codice mantiene i tradizionali requisiti di specificità, tempestività e quantificazione della pretesa, il sistema non ruota più esclusivamente attorno al registro di contabilità. L’obbligo di immediata contestazione viene infatti anticipato già agli atti della fase esecutiva che documentano il fatto pregiudizievole o le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Il comma 1 dell’art. 7 chiarisce inoltre la funzione stessa delle riserve, che non riguarda soltanto la tutela dell’appaltatore ma anche il continuo controllo della spesa pubblica e la tempestiva conoscenza, da parte della stazione appaltante, delle possibili pretese economiche maturate in corso d’opera.

Il nuovo impianto si differenzia quindi dal sistema previgente disciplinato dal d.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. 145/2000, nel quale la prassi operativa tendeva a concentrare l’iscrizione delle riserve quasi esclusivamente nelle scritture contabili.

 

Quali sono gli “atti idonei” secondo il MIT
Nel proprio parere, il MIT chiarisce che l’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14 non contiene un elenco tassativo degli atti idonei all’iscrizione delle riserve.

Il registro di contabilità continua certamente a rappresentare il principale punto di approdo delle contestazioni dell’impresa, ma non può più essere considerato l’unico momento utile per formulare rilievi.

Secondo il Ministero, può infatti costituire “atto idoneo” qualsiasi documento:

  • collegato al procedimento esecutivo;
  • idoneo a documentare il fatto pregiudizievole o la disposizione contestata;
  • sottoscritto o ricevuto dall’impresa;
  • capace di rendere tempestivamente edotta la stazione appaltante dell’esistenza della contestazione.

In questa prospettiva, assumono particolare rilievo:

  • verbali di consegna;
  • verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
  • verbali di concordamento nuovi prezzi;
  • ordini di servizio;
  • altri atti formali della fase esecutiva.

Il MIT evidenzia inoltre che la firma di un verbale o di un ordine di servizio senza alcuna contestazione può assumere un peso decisivo, perché segna il momento oltre il quale la successiva iscrizione nel registro rischia di essere considerata tardiva.

Diverso è invece il ruolo delle comunicazioni informali o delle note trasmesse dall’impresa. E-mail, cronoprogrammi aggiornati o comunicazioni indirizzate alla stazione appaltante possono certamente dimostrare che l’amministrazione fosse già a conoscenza delle criticità segnalate dall’appaltatore, ma non sostituiscono l’iscrizione della riserva sugli atti ufficiali dell’appalto.

 

La decadenza in caso di iscrizione tardiva nel registro di contabilità
Sul punto più delicato, il parere ministeriale assume una posizione particolarmente rigorosa.

Secondo il MIT, quando l’impresa percepisce il fatto pregiudizievole prima della predisposizione del registro di contabilità, la mancata iscrizione della riserva sul primo atto utile comporta la decadenza dalla pretesa economica.

Di conseguenza, se l’appaltatore:

  • sottoscrive verbali o ordini di servizio;
  • riceve atti esecutivi idonei;
  • non formula alcuna contestazione;
  • e iscrive la riserva soltanto successivamente nel registro di contabilità,
  • l’iscrizione deve considerarsi tardiva.

L’impresa, quindi, non può più attendere il solo momento della contabilizzazione, ma deve contestare immediatamente il fatto pregiudizievole sul primo atto disponibile e poi riportare la riserva anche nel registro di contabilità.

La logica del nuovo Codice è quella di far emergere immediatamente le contestazioni durante l’esecuzione dell’appalto, finalizzata a consentire alla stazione appaltante una tempestiva valutazione degli effetti economici derivanti dall’andamento dell’appalto.

 

Le conseguenze operative per imprese, RUP e direzione lavori
Il parere del MIT impone alle imprese una gestione molto più attenta della documentazione prodotta durante l’esecuzione dei lavori.

Diventa infatti essenziale adottare procedure interne capaci di intercettare immediatamente i fatti potenzialmente pregiudizievoli, evitando che verbali o ordini di servizio vengano sottoscritti senza alcuna contestazione.

La riserva deve essere formulata già nella fase dinamica del cantiere, senza attendere il successivo sviluppo della contabilità lavori.

Per le stazioni appaltanti, invece, assume un ruolo ancora più centrale la corretta gestione documentale delle contestazioni formulate dall’appaltatore. Il RUP e il direttore dei lavori devono infatti assicurare:

  • la tempestiva acquisizione delle riserve;
  • la corretta verbalizzazione delle contestazioni;
  • la tracciabilità delle pretese economiche;
  • l’attivazione delle necessarie valutazioni istruttorie.

La successiva reiterazione nel registro di contabilità mantiene una funzione fondamentale sotto il profilo contabile e ricostruttivo, ma non è sufficiente, da sola, a sanare la mancata tempestiva iscrizione sugli atti esecutivi già sottoscritti.

 

Conclusioni
L’orientamento espresso dal Servizio Supporto Giuridico del MIT con il Quesito n. 4241 del 21 aprile 2026 conferma un cambio di impostazione molto rilevante nella disciplina delle riserve dopo l’entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023.

L’impresa non può più considerare il registro di contabilità come l’unico luogo nel quale far emergere le proprie pretese economiche. La tempestività della contestazione si misura già nella fase operativa dell’esecuzione, attraverso verbali, ordini di servizio e atti sottoscritti durante il cantiere.

Il principio affermato dal MIT è quindi particolarmente rigoroso: se l’appaltatore firma gli atti della procedura senza formulare contestazioni, la successiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità può risultare tardiva e determinare la decadenza dalla pretesa.

Ed è proprio nella gestione quotidiana dei verbali e degli atti esecutivi che, dopo il nuovo Codice, può maturare – oppure andare definitivamente perduta – la tutela economica dell’appaltatore.

 

 

 

FONTI       Francesca Isgro’, Claudio Costantino, Andrea Raffiti        “LavoriPubblici.it”

Categorized: News