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Soprasoglia, così le comunicazioni all’Anac sulle varianti in corso d’opera di oltre il 10% del valore

Il servizio di consulenza della Provincia autonoma di Trento conferma che l’invio del Rup all’Autorità è limitato alle fattispecie previste dal codice appalti all’articolo 120, comma 1 lettera c)

 

Il servizio di consulenza della Provincia Autonoma di Trento fornisce – con il parere n.510/2025 – un chiarimento in materia di varianti in corso d’opera del contratto e degli obblighi di comunicazione all’Anac.

 

Il quesito
Nel caso di specie, l’istante chiede spiegazioni circa la corretta interpretazione dell’articolo 5 dell’allegato II.14 (e delle correlate previsioni dell’articolo 120, comma 1, lett. c)). L’art. 5, comma 12 dell’allegato II.14 prevede che «per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal Rup all’Anac, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e a una apposita relazione del Rup, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante».

L’istante si interroga, in particolare, sull’onere delle comunicazioni ad Anac e se queste debba ritenersi circoscritte alle sole varianti «eccedenti il 10% dell’importo originario del contratto oppure riguardi anche le varianti in corso d’opera di cui alla lett. c) di importo inferiore al 10% oltre che tutte le modifiche contrattuali non costituenti varianti in corso d’opera (…) tra le quali le modifiche contrattuali approvate ex art. 120, co. 1, lett. a) e b) di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto». Nel dettaglio, le fattispecie richiamate (dell’articolo 120) riguardano le modifiche programmate (lett. a); le modifiche per prestazioni supplementari di cui alla lett. b) (determinate da motivi oggettivi); le varianti in corso d’opera (lett. c) come modificata dall’art. 42 del decreto legislativo 209/2024.

 

Il riscontro
Il servizio di consulenza spiega che l’art. 5 dell’allegato II.14 si riferisce esclusivamente alle «varianti in corso d’opera» e sono tali solamente quelle descritte nella lettera c) del comma 1 dell’art. 120. Nel dettaglio, la lettera richiamata spiega che «per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione».

Per effetto di quanto «il debito informativo particolarmente aggravato» verso l’autorità anticorruzione «sussiste nel solo caso in cui si versi nella predetta fattispecie al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma (contratto di importo pari o superiore alla soglia Ue e variazione di importo eccedente il 10% dell’importo del contratto originario)». Per l’espletamento concreto delle comunicazioni (di competenza del Rup), il servizio di consulenza rammenta che – come chiarito nella comunicazione dell’Anac del 30 gennaio 2025 – le stesse devono avvenire per il tramite della piattaforma di approvvigionamento utilizzata dal Rup (e dalla stazione appaltante).

Rimane inteso, in ogni caso, «che tutte le modifiche contrattuali declinate nell’art. 120 del Codice devono essere comunicate ad Anac tramite la piattaforma certificata a ciò deputata». In tal senso, infatti, il comma 11 dell’art. 5 dell’allegato II.14 (modificato dall’art.92 del D. legislativo 209/2024), in modo (ora) astratto che «L’Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice» (che dispone in tema di trasparenza dei contratti pubblici). Inoltre, le modifiche contrattuali di cui alla lettera b) e c) (e solo queste ultime sono definite varianti in corso d’opera) – comma 1 art. 120 -, se sono relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come previsto anche dal comma 14 dell’art.120, «devono essere rese note a livello comunitario tramite pubblicazione di uno specifico avviso». Attraverso i formulari presenti nelle Pad utilizzate si provvede all’invio «dei dati e dell’e-form ad Anac, la quale provvede a sua volta alle comunicazioni dovute alla Guue».

 

 

 

FONTI      Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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