Focus in tre articoli per chiarire e approfondire le novità in senso operativo: l’affidamento diretto
La semplificazione esplicitata nell’essenziale struttura dell’affidamento diretto – definita nell’allegato I.1 come procedimento senza procedura di gara e con l’affidamento che si affranca da dinamiche competitive anche nel caso di interpello (che, come detto, deve avvenire non con chiamata simultanea e senza confronto dei preventivi come spiega il Tar Campania, sent. n. 873/2025) –, ha richiesto però una sorta di riconduzione, avvenuta con il decreto legislativo n. 209/2024, all’alveo dei sistemi di affidamento “generali” grazie all’esigenza di rafforzare le tutele lavoristiche.
Il rafforzamento delle tutele lavoristiche
Con il correttivo (articolo 2 del decreto legislativo 209/2024), infatti, si è reso necessario chiarire i rapporti tra l’affidamento diretto ed il rispetto dei contratti collettivi. Il chiarimento è avvenuto con la modifica del comma 2 (e comma 2-bis) dell’articolo 11 del codice che ora prescrive che «nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01».
L’eccessiva semplificazione – pur mediata, come detto, da una forte tendenza alla procedimentalizzazione che finisce per snaturare l’affidamento diretto -, ha, in sostanza, portato i Rup a ritenere che in relazione alla fattispecie in commento non fosse rilevante la questione delle tutele lavoristiche.
Nel comma originario, infatti, mancava l’inciso riferito alla decisione a contrarre (in realtà si tratta di decisione di affidamento efficace con impegno di spesa) inducendo a ritenere una sorta di esclusione dell’assegnazione diretta dalle problematiche sui contratti collettivi.
In realtà, come emerge oggi dal nuovo impianto normativo, e in particolare dall’allegato I.01, la questione dell’applicazione del rispetto dei contratti collettivi applicato al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto è sostanziale, in particolare in relazione agli obblighi del RUP che deve attivare uno specifico processo istruttorio per individuare il contratto da applicare, in tal senso, ad esempio, il recente parere dell’ANAC n. 75/2025.
Nel caso dell’affidamento diretto, attraverso il dialogo negoziale/istruttorio condotto fuori dalla PAD (visto che su questa si deve concludere il solo affidamento vero e proprio) con l’operatore individuato discrezionalmente (nel rispetto della rotazione) probabilmente può risultare meno complessa l’individuazione del contratto da applicare ed è più semplice anche gestire eventuali richieste di applicare contratti alternativi che al livello di semplice istruttoria il Rup può anche non considerare (per passare ad un successivo operatore).
La procedimentalizzazione non consente deroghe alla rotazione
Accorgimento innestato dal correttivo riguarda il c.d. controbilanciamento all’affidamento semplificato ovvero l’obbligo di rispettare la rotazione.
Il comma 4 dell’articolo 49 risulta infatti “aggravato” (dall’articolo 17) in relazione alle motivazioni che inducono al riaffidato per assenza di alternative nel mercato. La nuova previsione oggi esige dal Rup la previa verifica (e quindi certificazione al dirigente/responsabile del servizio che poi firmerà la decisione di (ri)affidamento) «dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa» per poter proporre (qualora appunto non coincidesse con il dirigente/responsabile del servizio) il riaffido o l’invito nella procedura negoziata.
Viene rafforzato, quindi il controbilanciamento alla semplicità/essenzialità dell’affidamento diretto.
Rafforzamento che oggi ribadisce l’orientamento giurisprudenziale che puntualizza che la procedimentalizzazione ed il far precedere l’affidamento diretto da un previo avviso a candidarsi/manifestare interesse non consente la disapplicazione delle norme sulla rotazione.
Ancora in tempi recentissimi, il Consiglio di Stato (sent. n. 4897/2025) spiega che non può essere invocata, nei casi in cui il procedimento venga denominato di affidamento diretto, la «deroga al principio di rotazione di cui al comma 5 del predetto articolo 49, atteso che la procedura per cui è causa è certamente riconducibile al paradigma dell’affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a), non soltanto per il valore della prestazione, ma anche per l’evidente non sussumibilità né nello schema della procedura negoziata senza bando di cui alla lettera e) del medesimo comma 1 dell’articolo 50 (..) né tanto meno in quello delle procedure ordinarie, come vorrebbe parte appellante (in tal caso avrebbe dovuto esserci un bando, che in questo caso pacificamente non c’era)».
Vengono meno, pertanto, alcune ragioni che possono indurre il Rup a procedimentalizzare l’affidamento diretto ultra semplificato ovvero poter derogare alla rotazione.
La procedimentalizzazione, in pratica, viene intesa come possibilità di restare nella “confort zone” di un confronto limitato e “discrezionale” per così giungere ad individuare l’offerta maggiormente adeguata. In realtà, come insegnano le recenti sentenze, l’affidamento diretto (seppure con l’interpello) si affranca da dinamiche competitive ed i preventivi richiesti vengono confrontati con le esigenze della stazione appaltante (e non tra di loro).
Risulta del tutto evidente che, costruito in questo modo l’affidamento diretto, risulta inutile (e anzi “pericoloso”) richiedere contestualmente, sulla Pad, diversi preventivi. Il procedimento, infatti si può risolvere attivando semplicemente un momento istruttorio, coinvolgendo eventualmente anche più operatori ma chiamati in modo asimmetrico (e successivo) per consentire l’analisi del preventivo rispetto ai desiderata della stazione appaltante. Individuato l’operatore, anche con predisposizione dei capitolati, il Rup deve concludere l’affidamento sulla Pad nel rispetto della digitalizzazione imposta dal codice.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
