Consiglio di Stato: solo in caso di rinnovo è possibile ottenere l’adeguamento dei costi dell’appalto
In caso di mero differimento delle scadenze contrattuali si è presenza di una proroga, non di un rinnovo del contratto, pertanto è legittima la richiesta di revisione dei prezzi. In questo senso il Consiglio di Stato, sez. III, sez. III, n. 5963/2026.
La vicenda
In appello si controverte circa la corretta qualificazione della prosecuzione del contratto se in termini di mera proroga (differimento della scadenza contrattuale) o di rinnovo (e quindi di clonazione del contratto e, in sostanza, autentico nuovo affidamento). La corretta configurazione risulta determinante per accertare (o escludere) il diritto della ricorrente ad ottenere la revisione del prezzo del contratto.
L’istanza viene respinta in primo grado (Tar Veneto, sent. 2324/2024) visto che le prosecuzioni contrattuali sono state qualificate in termini di rinnovo e non in termini di meri differimenti delle scadenze contrattuali come invece sostenuto dalla ricorrente.
La stazione appaltante ha negato l’adeguamento del prezzo anche in appello considerato che tale possibilità risulta ammessa solo per le proroghe «previste ab origine negli atti di gara». Nel caso di specie i differimenti della scadenza contrattuale erano determinati dalla necessità di concludere la procedura per l’adesione alle nuove convenzioni Consip.
In primo grado si è ritenuta fondata la posizione espressa dalla stazione appaltante e i vari affidamenti sono stati configurati in termini di rinnovo del pregresso contratto e, in pratica, come contratti autonomi e distinti dal primo. Circostanza che di per sé – non risultando continuità di rapporto – porta ad escludere, anche per l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la possibilità di riconoscere la revisione dei prezzi.
Di diverso avviso la posizione dell’appellante che ha stigmatizzato «l’errore di inquadramento commesso dal giudice di prime cure che avrebbe ravvisato la sussistenza di un rinnovo contrattuale, mentre le parti avrebbero di volta in volta pattuito il mero differimento del termine finale del servizio senza incidere sulle condizioni contrattuali dello stesso».
Ulteriore elemento, secondo il dogliante, è il fatto che ogni ulteriore prosecuzione risultava soggetto ad una specifica «clausola risolutiva per cui il rapporto si sarebbe risolto anticipatamente nel caso in cui fosse intervenuta l’aggiudicazione della nuova gara a comprova della natura di proroga tecnica, dunque della legittimità del differimento del termine di prosecuzione del rapporto contrattuale con l’operatore uscente».
Altra sottolineatura ha riguardato la ratio dell’istituto della revisione dei prezzi (nel caso di specie con riferimento al codice del 2006) posto «a presidio dell’equilibrio sinallagmatico del contratto che ne rende vieppiù doverosa l’applicabilità anche in regime di proroga tecnica del contratto», stante il rischio di compromettere l’equilibrio economico originario.
La sentenza
Il giudice d’appello ha ritenuto persuasiva la posizione espressa dal ricorrente alla luce della configurazione giuridica, data dalla stessa stazione appaltante, alle ulteriori prosecuzioni del contratto originario. Dall’esame della documentazione, spiega il giudice, tutte le richieste di prosecuzione delle prestazioni provenienti dalla stazione appaltante sono state espressamente qualificate con la locuzione «richiesta di disponibilità a proroga contrattuale» con aggiunta della «clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui fosse conclusa la nuova procedura di affidamento del servizio curata da Consip» .
Trattandosi di proroghe, pertanto, non può che «essere riaffermata nella fattispecie de qua l’applicabilità dell’istituto della revisione prezzi stabilito dall’art. 115 d.lgs. 163/2006 e dall’art. 4 del Capitolato di oneri secondo le condizioni ivi previste».
Questa statuizione risulta confermata da orientamenti giurisprudenziali consolidati. In questo senso il Consiglio di Stato (sez. III, sent. n. 9987/2025) ha avuto modo di spiegare che «la clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto, e non anche di rinnovo del medesimo; ed infatti mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi» .
Rimane fermo, conclude il giudice, che il compenso revisionale può essere riconosciuto sulla base di apposita istruttoria del Rup con esclusivo riferimento ai periodi di proroga contrattuale senza possibilità che il compenso possa essere ammesso retroattivamente.
Considerazioni pratiche
Le sottolineature espresse in sentenza, risultano di particolare pregio per le ovvie implicazioni pratico-operative. Non può sfuggire al Rup, in effetti, che le richieste di prosecuzione del contratto per definire la procedura con il nuovo aggiudicatario se effettuate fuori dalla programmazione prevista nella legge di gara (in cui devono essere previste le varie opzioni) devono essere correttamente configurate.
Non a caso, l’attuale art. 120 del nuovo codice distingue tra la proroga programmata (comma 10) e la proroga «tecnica/eccezionale» (comma 11) che è consentita solo in caso di situazioni oggettive non imputabili che non consentono di concludere la procedura relativa alla nuova gara.
Questa fattispecie, evidentemente, si caratterizza per il suo particolare rigore per cui – sempre che si operi nell’ambito delle micro soglie ex art. 50 commi 1, lett. b), trattandosi della fattispecie dei servizi -, la prosecuzione della prestazione, in assenza del nuovo aggiudicatario, può essere assicurata mediante l’affidamento diretto giustificando la mancata applicazione della rotazione.
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
